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Collaudo dell'opera della società pubblica: non può farla il professionista tecnico ex amministratore

ANAC: l’ex amministratore unico di una società pubblica non può fare il collaudo dell’opera della stessa società

Chi ha ricoperto il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico di una stazione appaltante non può essere nominato dalla stessa stazione appaltante a far parte della commissione di collaudo dell’opera pubblica.

Lo rileva l’Anac in una richiesta di parere fornita a una importante società pubblica che progetta e realizza metropolitane di una grande città italiana.

Il parere riguardava la nomina come componente della commissione di collaudo di un dipendente della stazione appaltante in possesso dei requisiti professionali richiesti, ma che ha rivestito il ruolo di legale rappresentante e amministratore unico della stessa stazione appaltante.

 Collaudo dell'opera della società pubblica: non può farla il professionista tecnico ex amministratore

Il momento del collaudo

L'ANAC sottolinea in primis l'importanza del momento del collaudo, azione fondamentale per la conclusione dell’iter dell’opera pubblica visto che ha lo scopo di svolgere le verifiche tecniche previste dalla normativa, di accertare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte, in conformità del contratto, e che la documentazione sia a posto. 

La scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità.

Il Codice Appalti sul tema stabilisce che “le stazioni appaltanti nominino tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale”.

 

Le regole sull'incompatibilità

Il d.lgs. 50/2016 fissa anche una chiara disciplina sulle incompatibilità della figura del collaudatore, tra le quali figura quella che prevede che l’incarico non possa essere datoa coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.

In tal senso, l'ANAC sottolinea che la stazione appaltante è tenuta a valutare in concreto se il professionista individuato abbia effettivamente svolto tale attività in relazione all’appalto in questione proprio allo scopo di garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.

Riassumendo, secondo l'ANAC possono ritenersi incluse nelle cause di incompatibilità a carico del tecnico interessato anche l’aver autorizzato o approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare (ad esempio: autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, approvazione del quadro economico dell’opera, ecc).


IL PARERE N.21/2022 DELL'ANAC E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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