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Coibentazione del tetto: ok al Superbonus 110% se non si esegue contemporaneamente quella del solaio sottostante

ENEA: se il tetto separa l’esterno da un vano freddo, il Superbonus si prende solo se non si esegue la coibentazione del solaio sottostante


Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'ENEA ha fornito due importanti chiarimenti in materia di Superbonus 110% (art 119 e 121 del DL 34/2020).

Nello specifico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile puntualizza che, a seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica

  1. le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori;
  2. le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

 

Coibentazione tetto

Dall'Avviso sopracitato possiamo quindi affermare che i lavori di coibentazione del tetto sono agevolabili col Superbonus 110% ex DL Rilancio se:

  • il tetto separa un vano riscaldato dall'esterno;
  • il tetto separa un vano freddo dall'esterno, a condizione che non si esegua contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.

Coibentazione del tetto: ok al Superbonus 110% se non si esegue contemporaneamente quella del solaio sottostante

SAL e lavori parzialmente conclusi

Attenzione però anche all'altro chiarimento, riferito alla modalità di conteggio dei lavori parziali per gli stati di avanzamento lavori (cd. SAL, determinanti anche per l'essercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta, cioè sconto in fattura o cessione del credito, che si comunica o alla fine dei lavori oppure alla fine di ogni SAL).

Ricordiamo che i SAL ammessi sono al massimo 2 per ogni intervento complessivo e ogni SAL deve riferirsi, come minimo, al 30% dell'intero intervento.

Con questo breve chiarimento, quindi, l'ENEA sottolinea che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori.

 

La precedente indicazione delle Entrate sulla coibentazione

E’ giusto osservare, però che con la risposta n.241 del 14 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato che nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge 178/2020).

Nel caso specifico, l’Istante intendeva "anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque negli interventi legati al 110% ma rientrerebbe nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%".

Le Entrate, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno, ritengono quindi che possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto di cui sopra.

C’è una parziale incongruenza, quindi, tra il recentissimo chiarimento di ENEA e la risposta di aprile del Fisco.

 

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