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Codice prevenzione incendi, si cambia tutto! Il nuovo testo con le modifiche per i progettisti

Il Codice di prevenzione incendi - Dm 3 agosto 2015, contenente le norme tecniche aderenti ai più moderni principi e tecniche antincendio, indirizzate verso un approccio prestazionale, viene sottoposto ad una revisione generale. Scopri tutto e scarica i documenti aggiornati!

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Rien ne va plus, il codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), che al suo interno contiene le norme tecniche aderenti ai più moderni principi e tecniche antincendio, indirizzate verso un approccio prestazionale, cambia ancora e lo fa con modifiche utili a rendere più chiaro il testo, anche tramite esempi, ma che coinvolgono anche i criteri di progettazione.

Il testo di revisione al DM è stato inviato a Bruxelles (è disponibile in allegato, assieme al testo aggiornato del DM 3 agosto 2015 con le modifiche evidenziate), di fatto, riscrive quasi completamente la regola tecnica orizzontale (Rto), che ingloba le misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DM e il cui obiettivo è - UE permettendo - diventare operativa entro il 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore di un altro provvedimento cardine in materia antincendio, il DM 12 aprile 2019, che ha reso obbligatoria l'osservazione del Codice per le attività cosiddette "soggette e non normate".

IMPORTANTE: non cambia la metodologia generale, basata sulla valutazione del rischio d'incendio, sull'attribuzione dei profili di rischio, sull'individuazione dei livelli di prestazione per tutte le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali e sull'elaborazione delle soluzioni progettuali, sempre suddivise in conformi, alternative e in deroga.

Gli step del nuovo decreto di prevenzione incendi

Come anticipato dal Quotidiano Edilizia & Territorio, il nuovo testo è stato licenziato definitivamente a giugno in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco, è stato poi ulteriormente emendato in base alle proposte di modifica emerse in seno al Ccts, avanzate dalle diverse categorie rappresentate, tra cui le professioni tecniche, ed è stato notificato alla Commissione Ue lo scorso 10 luglio 2019 per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi. Questi i teorici step: permanenza a Bruxelles fino all'11 ottobre per eventuali correzioni, poi spedizione alla Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore è previsa il giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Le novità principali del nuovo DM Antincendio

Rimandando, per le specifiche di tutte le modifiche, alla lettura dei documenti ufficiali e agli approfondimenti tecnici che a breve saranno pubblicati su Ingenio, riepiloghiamo le novità principali:

  • introduzione di nuovi concetti: gestione della folla, sovraffollamento localizzato e impianto a disponibilità superiore;
  • progettazione antincendio come processo iterativo: si definisce cioè lo scopo della progettazione e si seguono i passaggi che conducono alla definizione della strategia progettuale e, se al termine dell'iter il risultato non è compatibile con lo scopo fissato al principio, allora i vari passi vanno ripercorsi. In sostanza resta tutto com'è: nel caso siano infatti disponibili regole tecniche verticali, la valutazione del rischio incendio da parte del progettista resta limitata agli aspetti peculiari della specifica attività;
  • verifica delle soluzioni alternative e dei livelli di prestazione anche tramite prove sperimentali: devono essere eseguite da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno e vanno condotti secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale del Ccts;
  • rischio vita: completamente rivisitata la tabella della velocità caratteristica prevalente dell'incendio. Precisati in modo molto più dettagliato i criteri necessari per classificare la velocità caratteristica dell'incendio. I nuovi criteri fanno riferimento anche al carico di incendio specifico, all'altezza di impilamento dei materiali e alle classi di pericolo definite dalla norma Uni En 12845 per processi e depositi;
  • rischio ambiente ridefinito, con precisazione dei fattori propedeutici per valutare il profilo di rischio R ambiente, che non è significativo negli ambiti protetti da impianti o sistemi di completa estinzione degli incendi a disponibilità superiore;
  • modalità per la progettazione di soluzioni alternative esplicitate per ogni misura antincendio: per ogni misura antincendio (esodo, compartimentazione, controllo dell'incendio, etc..) vengono elencate le modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. NB - il progettista può comunque scegliere metodi differenti rispetto a quelli suggeriti;
  • calcolo del carico incendio in caso di compartimento multipiano: nel caso di edifici multipiano con elementi orizzontali di separazione con resistenza al fuoco adeguata al carico di incendio dell'area sottostante, si calcolano i carichi di incendio specifici per ogni piano, pur essendo unico il compartimento. Contariamente, la superficie lorda del piano di compartimento, da inserire nel calcolo del carico di incendio specifico, è pari all'area della proiezione in pianta del compartimento;
  • compartimentazione multipiano più permissiva: c'è un allargamento delle maglie restrittive, ad es. i piani posti a quota superiore a 12 metri e fino a 32 metri, possono anche essere inseriti in un unico compartimento, purché il massimo dislivello dei piani del compartimento multipiano non superi i 7 metri. Introdotta una facilitazione: se monopiano e di ridotta superficie lorda, il filtro a prova di fumo può essere realizzato come compartimento antincendio con le caratteristiche di un "filtro", purché sia o mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizione di emergenza, oppure dotato di camino per lo smaltimento di fumi e di ripresa d'aria, di sezione non inferiore a 0,10 mq, oppure, ancora, areato direttamente verso l'esterno con aperture di superficie utile complessiva non inferiore a 1 mq;
  • regole sulle vie d'esodo rivoluzionate: cambiamenti molto importanti e sostanziali sulle rampe, previsto l'aggiornamento dei requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo, l'introduzione di accorgimenti che inducono i progettisti a limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato in caso di esodo e l'inserimento di nuove indicazioni per la progettazione dell'esodo all'aperto e di scale e marciapiedi mobili d'esodo;
  • introduzione dei sistemi di ventilazione orizzontale forzata;
  • maggiore attenzione ai percorsi seguiti dai soccorritori: introdotte le definizioni di piano di accesso e di percorso di accesso ai piani dell'edificio da parte dei soccorritori. A queste linee guida si dovrà fare riferimento per definire soluzioni che assicurino l'avvicinamento all'edificio dei mezzi di soccorso antincendio. Nuove previsioni, infine, per le misure per l'accostabilità dell'autoscala ai diversi piani e sui requisiti minimi per l'accesso all'area ai mezzi di soccorso (larghezza, altezza libera, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico).

IN ALLEGATO (FORMATO PDF), NUOVO DECRETO DI MODIFICA AL DM 3 AGOSTO 2015 e NUOVO TESTO DEL DM CON LE MODIFICHE EVIDENZIATE

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