Codice Appalti
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Codice Appalti, stop calmierato: ecco il sub-emendamento allo Sblocca Cantieri con tutte le novità definitive

Sblocca Cantieri: nel testo condiviso da Lega e Movimento 5 Stelle, appalto integrato fino al 2020, manutenzione con progetto definitivo, subappalto con tetto al 40% e procedura negoziata fino a 1 milione di euro

Sblocca Cantieri: le misure dell'emendamento della Lega per sospenderlo

L'accordo c'è, il testo del sub-emendamento a firma Patuanelli anche: come annunciato ieri sera, Movimento Cinque Stelle e Lega hanno trovato l’accordo sul DL Sblocca Cantieri, soprattutto in riferimento all'emendamento della Lega che 'mette a tacere' il d.lgs. 50/2016 addirittura per due anni e che ha sollevato molti commenti sul tema, tra i quali quello dell'OICE e di Donato Carlea.

L'emendamento originale a firma Pregreffi (1.7 all'articolo 1) al decreto Sblocca Cantieri, una sorta di rivoluzione totale per le regole degli appalti italiani, deregulation che 'congelava' fino al 31 dicembre 2020 il Codice Appalti (d.lgs. 50/2016), già ritoccato e non poco dalla versione attuale del d.lgs. 32/2019, viene quindi rivisto e calmierato in diversi punti.

Oggi, mercoledì 5 giugno, lo Sblocca Cantieri sarà votato in Aula al Senato. Vediamo i punti salienti del nuovo sub-emendamento, precisando che il testo dell'articolo 1, contenente le modifiche al Codice Appalti, così come uscito dalle Commissioni e arrivato in Senato, sarà completamente riscritto, ma secondo una visione condivisa all'interno della maggioranza e non come inizialmente ipotizzato solo dalla Lega.

Di fatto, vengono sospese alcune parti del Codice che risultano più restrittive rispetto alla normativa europea.

Sblocca Cantieri: le novità del sub-emendamento all'art.1 che stoppa parzialmente il Codice Appalti

  • appalto integrato fino al 2020: fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Resta tutto come definito dalle Commissioni, con la probabile novità che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi; 
  • manutenzione con progetto definitivo: fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
  • limite del 40% al subappalto: confermato il tetto del 40% (limite massimo) fino a tutto il 2020 ma non c'è totale liberalizzazione come nel testo originario dell'emendamento Pregreffi. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili e non sarà obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta;
  • procedura negoziata fino a 1 milione di euro:
    1) nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture;
    2) nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
    3) per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
    4) per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
  • criteri di aggiudicazione: sparisce l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione;
  • parere del CSLP: il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Il sub-emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.

Sblocca Cantieri: cosa conteneva l'emendamento originale della Lega

  • niente centrali di committenza per gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia: sospensione fino al 31 dicembre 2020;
  • sospeso il divieto del ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;
  • niente più obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell’albo dell’Anac. L’unico obbligo per le stazioni appaltanti sarà quello di scegliere i commissari secondo principi di competenza e trasparenza;
  • liberalizzazione fino al 100% della possibilità di subappalti. Viene infatti sospeso fino al 31 dicembre 2020 il divieto di superare la soglia del 30% dell’importo complessivo di lavori, servizi e forniture;
  • sospensione fino a fine 2020 dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta per importi superiori alle soglie comunitarie;
  • per i contratti sotto le soglie di rilevanze comunitaria le modalità di affidamento saranno le seguenti:
    - affidamento diretto fino a 40.000 euro;
    - da 40.000 euro e 150.000 euro affi damento diretto previa valutazione di tre preventivi (fino ad ora era prevista la procedura negoziata);
    - da 150.000 a 350.000 per i lavori procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori;
    - da 350.000 a un milione di euro procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori;
    - sopra il milione di euro procedura aperta;
  • per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia la stazione appaltante stabilirà il tetto massimo per il punteggio economico in modo da evitare che tale elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare l’applicazione del criterio del minor prezzo;
  • per gli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie si stabilisce che il valore economico possa contare fino al 49%;
  • fino a tutto il 2020 sarà possibile avviare le procedure di affidamento delle opere anche se la disponibilità di fi nanziamenti sia limitata alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata avviata saranno considerate prioritarie ai fini dell’assegnazione dei fondi
  • fino al 31 dicembre 2020 non sarà più necessario il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo fino a 100 milioni. Oggi il limite è di 50 milioni.

Considerazioni finali sull'impatto dello Sblocca Cantieri sul Codice Appalti

  • restano in piedi tre delle misure di sospensione del codice previste nell'emendamento presentato dalla Lega, su cui erano scoppiate le polemiche dei giorni scorsi. La prima riguarda la possibilità per tutti i comuni, inclusi quelli di piccole dimensioni, di bandire le gare per beni, servizi e la vori completamente in proprio, senza passare da una centrale appalti;
  • confermato lo stop, fino al 31 dicembre 2020, dell'obbligo di servirsi di commissari indipendenti nominati all'interno di un albo gestito dall'Anac per valutare le offerte;
  • torna l'appalto integrato e potranno essere affidate sulla base di un progetto meno dettagliato (definitivo invece che esecutivo) anche i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, che non riguardino impianti e parti strutturali degli edifici;
  • confermato anche il ritorno dell'affidamento diretto ibrido (consultazione di almeno tre imprese) per i lavori tra 40 mila e 150 mila euro e delle gare semplificate (procedure negoziate) per gli appalti fino a un milione di euro, con l'obbligo di invitare un numero crescente di imprese, in base all'importo della commessa;
  • marcia indietro sull'obbligo (introdotto proprio dallo Sblocca Cantieri) di aggiudicare i lavori di importo inferiore a 5,5 milioni al massimo ribasso, lasciando alle PA la possibilità di valutare anche altri aspetti oltre al prezzo, senza obbligo di motivare questa scelta;
  • cancellato il tentativo da parte della Lega di far contare di più il valore del prezzo offerto facendolo pesare per il 49%, quindi quasi quanto la componente tecnica;
  • non sarà cancellata, ma sarà almeno allentata la stretta sulle irregolarità fiscali e contributive non accertate in via definitiva, che aveva sollevato le proteste delle imprese. In particolare, per escludere dalle gare un concorrente su questa base bisognerà perlomeno che l'irregolarità sia "grave" e che sia contenuta "in atti amminsitrativi esecutivi";
  • dovranno essere esclusi dal mercato degli appalti pubblici tutte le imprese riconosciute colpevoli di un "grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori". La violazione dovrà però essere accertata tramite una "sentenza passata in giudicato".

IL TESTO INTEGRALE DEL SUB-EMENDAMENTO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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