Codice Appalti: la mera iscrizione nel registro indagati non basta per esclusione da gare di appalto
Lo ha precisato l'Autorità Nazionale Anticorruzione in una delibera, chiarendo così quanto stabilisce il nuovo Codice Appalti, in vigore da inizio luglio.
ANAC ha provveduto ad individuare le differenze tra il testo del 2016 e quello recentemente entrato in vigore
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che la sola iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, essere causa dell'esclusione dalle gare d'appalto.
Nello specifico, all'Autorità era arrivata una richiesta di parere da parte di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento all'illecito professionale grave. L'Autorità Anticorruzione ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal testo di quest’anno.
Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice, in vigore dal 1 luglio, la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.
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