Codice Appalti: il ritorno dell'appalto integrato. Prerogative, requisiti, oneri di progettazione
In caso di appalto integrato, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Visto che già il DL Semplificazioni-bis (77/2021) l'aveva reintrodotto per gli appalti PNRR, quello dell'appalto integrato nel Nuovo Codice Appalti non è un vero 'ritorno di fiamma' ma un prolungamento di quel che già il legislatore aveva dato modo di 'voler fare', in contro-tendenza al divieto, esplicito, previsto dall'art.59 del vecchio d.lgs. 50/2016, che comunque resterà in vigore sino al 30 giugno 2023).
Appalto integrato: di cosa si tratta
Dal 1° luglio 2023, però, come stabilito dall'art. 44 del d.lgs. 36/2023, per le nuove procedure di lavori pubblici, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, potranno stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Si tratta, appunto, dell'appalto cd. "integrato", che però resta vietato per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Le prerogative
Ovviamente, per poter ricorrere a questo tipo di procedura, la stazione appaltante dovrà motivare la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a
quanto contrattualmente previsto.
I requisiti
Quando si opta per l'appalto integrato, esplicita il comma 3 dell'art.44, "gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende
anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione".
La valutazione dell'offerta
Il criterio per la valutazione dell'offerta è quello dell'OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
Il progetto esecutivo da il via
L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
esecutivo.
Gli oneri per la progettazione esecutiva
Se l'operatore economico si avvale di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto,
la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista
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