Circolare 2019 delle NTC e calcestruzzo: l’analisi del Capitolo 11 paragrafo per paragrafo
Un approfondimento sul Capitolo 11 della Circolare con riferimento al materiale Calcestruzzo
Osservazioni e commenti relativi al Capitolo 11 - Materiali e prodotti per uso strutturale con particolare riferimento al calcestruzzo
Con la presente nota desidero fare alcune osservazioni e fornire alcuni commenti, del tutto personali, sui paragrafi pubblicati nella nuova Circolare Ministeriale del 2019, relativamente al solo Capitolo 11, MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE.
Ai fini di un maggior chiarimento per il lettore, la nota prenderà in considerazione tutti i singoli paragrafi.
Circolare Norme Tecniche: INTRODUZIONE E CAPITOLO 11.1, GENERALITÀ.
Il Direttore Lavori sempre più centrale in tutte le fasi della filiera
Sia l’Introduzione e sia le Generalità, elencano e chiariscono, con dovizia di particolari, tutte le indicazioni, riportate nelle NTC, riguardanti il complesso mondo delle norme, degli organismi di certificazioni e di valutazione, Regolamenti europei, ecc.
A riguardo, non essendo esperto in tale campo, non esprimo alcun giudizio in merito.
La cosa che mi sembra doveroso sottolineare, fin dall’inizio, è che la figura del Direttore dei Lavori assume progressivamente, e sempre di più, un ruolo centrale in tutte le fasi della filiera.
Sia nelle prove preliminari dei materiali occorrenti, con analisi delle qualifiche e controllo delle certificazioni e sia in corso d’opera per i Controlli di accettazione e anche nel richiedere l’esecuzione di ulteriori prove di accettazione che faranno parte della Relazione a strutture ultimate e del collaudo statico.
In tale punto la Circolare, come eccezione, permette che l’esecuzione delle prove possano essere effettuate anche da laboratori esterni, adeguatamente attrezzati e competenti, ma che abbiano ricevute il nulla osta da parte del Servizio Tecnico Centrale.
La parte più interessante di questo paragrafo, però, riguarda il compito del Direttore dei Lavori, non solo nelle fasi di confezionamento, esecuzione/estrazione dei saggi e prelevamento dei campioni, ma anche la corretta conservazione e custodia di detti campionamenti fino all’invio presso i Laboratori di cui al DPR 380/2001.
I produttori sanno bene quanta importanza rivestano le modalità di conservazione dei prelievi di calcestruzzo che sono spesso oggetto di contenziosi e discussioni.
La Circolare specifica che tali attività possano essere anche eseguite da personale delegato dalla DL.
Una domanda, credo, dovrebbe essere pertinente:
il produttore di calcestruzzo preconfezionato può adeguatamente conservare i prelievi facenti parte dei Controlli di accettazione?
La stessa domanda può essere fatta anche nei riguardi dell’impresa esecutrice dei lavori, qualora sia adeguatamente attrezzata alla conservazione degli stessi prelievi.
Tanto vale dare seguito a ciò che è scritto al terzo capoverso del paragrafo 11.2.5.3 (PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO) dove è specificato che il prelievo potrà essere eseguito dallo stesso laboratorio incaricato della esecuzione delle prove.
Mi auguro che in futuro debba essere questa la strada da percorrere evitando palesi conflitti di interesse.
Circolare Norme Tecniche: CAPITOLO 11.2, CALCESTRUZZO
Nel breve paragrafo C11.2.1 SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO desidero fare alcune osservazioni.
La prima riguarda la dimensione nominale massima dell’aggregato, quale requisito delle caratteristiche prestazionali minime del calcestruzzo.
In realtà, sarebbe bene ricordare che la UNI EN 206, già nella sua versione del 2014 (ora è vigente quella del 2016) alla voce prescrittiva del diametro nominale massimo dell’aggregato, prevede la specifica di un diametro nominale massimo inferiore e un diametro nominale massimo superiore, cioè Dupper e Dlower , requisito fondamentale per la progettazione dei calcestruzzi nel corso dello studio dei mix design.
La Circolare specifica anche la possibilità di verificare la resistenza caratteristica del calcestruzzo anche oltre i classici 28 giorni di maturazione: deroga da ritenersi fondamentale e utilissima, soprattutto per certe tipologie di getto come sono, ad esempio, quelli massivi.
C11.2.2 CONTROLLI DI QUALITÀ DEL CALCESTRUZZO
I controlli di qualità sono quelli specificati al paragrafo 11.2.2.
Il primo paragrafo stabilisce che le prove di accettazione, prove complementari e prove su carotaggi estratti da edifici o strutture esistenti, devono essere effettuate dai laboratori di cui al precedente DPR del 2001.
I controlli effettuati per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo allo stato indurito, controlli non distruttivi, non fanno parte dei controlli di qualità e, quindi, di accettazione.
Nota, questa, doverosa, anche alla luce di diverse occasioni in cui si pretendeva di applicare il controllo di accettazione di tipo A anche per le carote estratte.
I Laboratori, nella loro attività di prove e di certificazione, sono tenuti al rispetto delle conformità stabilite dalla NTC.
C11.2.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE
In questo breve paragrafo si stabilisce che è compito del costruttore acquisire tutta la documentazione inerente alle caratteristiche prestazionali indicate dal progettista e alle esigenze costruttive, con acquisizione di idonea documentazione e con eventuale esecuzione di prove per le quali la DL si avvale di un laboratorio di cui al precedente DPR.
Si tratta, in pratica, delle relazioni di qualifica comunemente richieste ai produttori di calcestruzzo, prima della fornitura del materiale.
Questo paragrafo precisa che la relazione delle qualifiche dei calcestruzzi oggetto di fornitura può essere richiesta anche se il produttore di calcestruzzo ha la certificazione FPC dei propri impianti di produzione.
C11.2.4 PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI
L’inizio del paragrafo ripercorre le diverse responsabilità degli attori della filiera, ciascuna per la parte che compete loro.
La Circolare riporta la prescrizione della NTC al paragrafo 11.2.4, cioè quella di escludere un prelievo, facente parte del Controllo di Accettazione, quando i due provini presentano una differenza superiore al 20% rispetto al valore inferiore.
Personalmente, non riesco a capire questa prescrizione che potrebbe penalizzare di molto il singolo prelievo.
La UNI EN 206, al paragrafo 8.2.1.2, Piano di campionamento e prove, alla nota (4) riporta un intervallo massimo del 15%, calcolato però sulla media dei due provini.
Non riesco a capire il perché si debbano creare condizioni più restrittive rispetto alle indicazioni delle norme europee, studiate, commentate, votate dalle commissioni CEN dove siedono i migliori esperti in materia di cacestruzzo.
Nel caso, comunque, che si verifichi l’eventualità che un prelievo non sia conforme a quanto prescritto, il prelievo non può far parte dei Controlli di accettazione, innescando le procedure di non conformità che porta a valutazioni riportate nel paragrafo 11.2.5.3.
C11.2.5 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE
Ancora lontano il concetto di "miscela omogenea"
La Circolare, in questo breve paragrafo, rammenta i principi e le modalità dei Controlli di accettazione.
Si presta a diverse interpretazioni, invece, il concetto che il documento fornisce sulla cosiddetta “miscela omogenea”, riferita ad un calcestruzzo che, nell’ambito di una ricetta base, mantenga costanti i requisiti richiesti, come resistenza e classe di esposizione.
La Circolare precisa che sono fatte salve “lievi” modifiche in termini di quantità e/o qualità dei componenti eventualmente necessari per mantenere le prestazioni richieste.
Mi domando il perché non sia stato scritto, più semplicemente, che il termine “miscela omogenea” si riferisce alla stessa Rck, oggetto della fornitura.
La frase sulle” lievi modifiche”, circa le quantità dei componenti, non può che testimoniare, purtroppo, come sia ancora prevalente un residuo nostalgico di una mentalità di tipo “composizionale” piuttosto che di tipo “prestazionale”, come invece risulta avere come impostazione le NTC.
E se le modifiche non fossero così “lievi”? Chi deve stabilire, e fino a che punto, che una determinata quantità di un componente debba considerarsi “lieve” o, addirittura, “pesante”?
Possiamo, però, e solo per un attimo, considerare che il “bicchiere” sia mezzo pieno e non mezzo vuoto.
Intendo dire: l’ammissione di considerare “lievi” modifiche ad uno o a più componenti del calcestruzzo, nel caso di lavori di una certa importanza come sono quelli delle grandi Committenze, per caso possono essere accettate dalle DL e dalle Alte Sorveglianze senza ricorrere a nuove e lunghe riqualifiche di calcestruzzi che fanno solo perdere tempo sia ai produttori e sia alle imprese di costruzione dal momento che sono perfettamente inutili?
Ancora una volta sarebbe bene ribadire che è la prestazione che si deve controllare, perché il calcestruzzo è materiale eterogeneo, da tenere sotto controllo utilizzando strumenti statistici innovativi e che forniscono azioni correttive immediate.
C11.2.5.1 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A
C11.2.5.2 CONTROLLO DI ACCETTAIZONE DI TIPO B
Come ho avuto modo di scrivere in diversi articoli, i Controlli di Accettazione sono ormai da ritenersi obsoleti e non rispondenti alla realtà delle strutture così come sono delineate dalla stessa NTC.
E mi sto riferendo, soprattutto, al concetto della durabilità delle strutture: abbiamo delle norme tecniche avanzate e innovative sotto questo aspetto, ma come è possibile che ci possiamo permettere dei controlli così inadeguati ed obsoleti?
Il Controllo di accettazione di tipo A è stato, e continua ad essere, un corresponsabile della mancanza di qualità delle nostre strutture.
Sono sempre stato dell’idea che tali controlli non siano neanche mai stati ben compresi dai Direttori dei lavori, avendo osservato le numerose volte in cui le certificazioni non riportavano esattamente quanto richiesto dalla normativa vigente.
La Circolare introduce, nel caso di Controllo di accettazione di tipo B, e per getti superiori ai 1500 metri cubi di calcestruzzo, una procedura distinta in 5 fasi che si presta a diverse interpretazioni e che comunque richiede una programmazione particolare, soprattutto per getti di grandi dimensioni effettuati in maniera continua e per diversi giorni.
Il difetto maggiore del Controllo di tipo B è quello che non stabilisce i termini temporali entro i quali si debba effettuare un controllo, per uno o più getti, che superano i 1500 metri cubi, con medesima resistenza caratteristica Rck, metri cubi di calcestruzzo che si possono gettare anche in diversi mesi.
Dal punto di vista statistico, sono dell’opinione che bisognava anche distinguere o chiarire le due formulazioni matematiche che sono alla base del calcolo dello scarto quadratico medio stimato, s e sigma (σ).
Se calcolo s, sempre definito come scarto quadratico medio, dovrei impiegare la formula del Rango (differenza tra due o più valori consecutivi), se calcolo σ, debbo impiegare la formula classica, a tutti ben conosciuta.
Il calcolo di sigma (σ) deve essere effettuato quando si hanno a disposizione almeno 35 campioni o prelievi di calcestruzzo, come definito dalla UNI EN 206:2016.
C11.2.5.3 PRESCRIZIONI COMUNI PER ENTRAMBI I CRITERI DI CONTROLLO
Forse, a parer mio, è il paragrafo più importante sul quale è bene prestare la massima attenzione.
Si definiscono i compiti, soprattutto, dei Direttori dei lavori e dei Laboratori incaricati dalla stessa DL.
A parte la richiesta di eseguire bene tutte le procedure di controllo, con particolare riferimento ai verbali, alla identificazione dei provini, alla consegna degli stessi al Laboratorio incaricato, ecc. la Circolare ha messo un “paletto” in ordine temporale per la rottura dei campioni di calcestruzzo.
Se lo schiacciamento dei provini non avviene nel tempo previsto dei 28 giorni, non si potrà andare oltre i 45 giorni di stagionatura.
Spero che non si intervenga con una idea, o una proposta, di impiegare algoritmi strani per cercare di “ricondurre” la resistenza a 45 giorni con quella che avrebbe avuto a 28 giorni!!!!
Questa specifica è decisamente importante: quante volte abbiamo visto provini di calcestruzzo stazionare nei cantieri per settimane o mesi?
Se questo limite temporale non viene rispettato, il Laboratorio emetterà, comunque, il certificato, ma affiderà al Direttore dei lavori la decisione circa l’integrazione di eventuali prove distruttive sul calcestruzzo in opera.
Questa prescrizione dei limiti temporali alla rottura dei campioni, implica una certa organizzazione nella gestione dei prelievi da parte sempre del Direttore dei lavori (ma anche dei Laboratori) affinché non si possa superare la data limite sopra citata.
Il Ministero ritiene questo passaggio assolutamente indispensabile, per garantire l’efficacia e la credibilità della filiera di controllo prevista dalla NTC.
Inoltre, lo stesso Direttore dei lavori potrà impiegare ed utilizzare strumenti tecnologici innovativi quali possono essere i micro-chips affogati all’interno del calcestruzzo, e opportunamente codificati all’atto del confezionamento dei provini, oppure l’impiego dei codici a barre per la lettura digitalizzata o geolocalizzazione dei provini stessi.
Non meno importante sono i compiti dei Laboratori che dovranno controllare e accettare solo i provini conformi ai requisiti della stessa legge (verifiche della siglatura, della richiesta della DL, delle date corrette, dei provini eventualmente difettosi, ecc.).
Altro passaggio importante è che la Circolare autorizza il Laboratorio ad appore una nota nel certificato di rottura dei prelievi nel caso che i provini non siano sufficienti ad eseguire correttamente, per esempio, il Controllo di accettazione di tipo A.
>>>Sui controlli di accettazione leggi anche questo precedente articolo di approfondimento
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