CILA Superbonus: prospetti, interventi strutturali, varianti e modulistica
Aggiornamento delle novità riguardanti gli incentivi fiscali previsti (c.d. superbonus 110%) per interventi di efficentamento energetico, sisma-bonus, fotovoltaico e costruzione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici dopo la conversione in legge del DL Semplificazioni Bis
Con la legge di conversione del D.L. 77/2021, n. 108 del 29 luglio 2021 (pubblicata in G.U. n 181 del 30 luglio 2021) sono state apportate alcune modifiche all’art. 119 D.L. 34/2020 (convertito con L. 77/2020) riguardanti gli incentivi fiscali previsti (c.d. superbonus 110%) per interventi di efficentamento energetico, sisma-bonus, fotovoltaico e costruzione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Di tale disposizione si era discusso nel precedente scritto “CILA Superbonus 110%: opere miste e oneri di urbanizzazione” le cui conclusioni, pur venendo sostanzialmente confermate, necessitano di aggiornamento alla luce delle addizioni di cui si diceva poco sopra.
Interventi strutturali e modifica dei prospetti
In sede di conversione viene precisato che gli interventi trainati e trainanti che beneficiano del superbonus previsto dall’art. 119 L. 77/2020 debbono qualificarsi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili con CILA (di cui si attende la resa della modulistica unificata nazionale) anche qualora riguardino:
- parti strutturali degli edifici;
- i prospetti (nei limiti in cui la modifica di tali elementi rientrano tra gli interventi incentivati).
Ne consegue che tutti gli interventi, indipendentemente dalla loro concreta connotazione ovvero di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia conservativa (art. 3 co 1 lett. d ed art. 10 co 1 lett. c D.P.R. 380/01), vengono, di fatto, riqualificati sempre come di manutenzione straordinaria.
Gli interventi che esulano da tali tipologie (es ristrutturazione edilizia ricostruttiva realizzata con demolizione e ricostruzione del fabbricato) mantengono la loro qualificazione ordinaria e sono realizzati in forza del titolo conseguentemente dovuto (permesso di costruzione ovvero Scia alternativa al permesso di costruire art. 23 D.P.R. 380/01).
Manutenzione ordinaria ed attività di edilizia libera soggetta a CILA
Debbono purtroppo confermarsi le conclusioni assunte nel precedente articolo circa gli interventi di manutenzione ordinaria e, comunque, tutti quelli classificati di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 380/01 (principalmente quelle previste da tale articolo alle lettere a, b, c ed e-quater così come descritte nel Glossario dell’attività di edilizia libera di cui al D.M. delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018), che ove beneficino degli incentivi fiscali previsti, debbono essere oggetto di CILA, nonostante siano ordinariamente esentati da qualsiasi adempimento burocratico.
Il Legislatore precisa che gli stessi interventi (es. sostituzione caldaie), spesso realizzati unitamente ad altri interventi trainanti, nell’ambito della CILA debbono essere solo descritti e non rappresentati graficamente negli elaborati progettuali.
A fronte di tali statuizioni andranno pertanto riviste le CILA già depositate inserendo nella relazione tecnica asseverata della comunicazione in variante di cui si parlerà in prosieguo, anche la descrizione delle opere di edilizia libera.
Varianti CILA
Sempre in sede di conversione, all’art. 119 D.L. 34/2020 viene introdotto il comma 13 quinquies, con cui viene disciplinata la possibilità di apportare varianti in corso d’opera alle CILA depositate, che possono essere comunicate alla fine dei lavori e che costituiscono parte integrante della comunicazione originaria.
Vale la pena evidenziare che si tratta di una novità introdotta unicamente in relazione alle CILA superbonus e non percorribile in relazione alle CILA ordinarie per cui rimane immutato il disposto di cui all’art. 6 bis co 5 D.P.R. 380/01.
In assenza di opere incentivate rimane infatti fermo che la mancata CILA preventiva comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 €, ridotta di due terzi nel caso in cui la stessa comunicazione sia fatta spontaneamente mentre l’intervento è in corso.
Modulistica unificata
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Accordo siglato tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, ovvero dal 5 agosto 2021 vige l’obbligo di utilizzare la modulistica unificata adottata in sede di Conferenza unificata.
Viene pertanto confermata la necessità di presentare più titoli edilizi nel caso in cui si vogliano svolgere interventi incentivati unitamente ad altre opere che non beneficiano del superbonus.
Nel modulo al quadro d) punto d.3 è prevista l’opzione per segnalare che si stanno svolgendo ulteriori opere non incentivate dovendo far specifico riferimento al titolo presentato.
Questo consente di evitare di allegare due volte la documentazione necessaria per acquisire gli atti di assenso necessari per l’intervento nel suo complesso.
Agibilità
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la previsione contenuta al comma 13 quinquies con cui viene statuito che alla conclusione dei lavori che beneficiano del superbonus non è dovuta la Segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art 24 D.P.R. 380/01.
Ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 380/01 la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato sono attestati mediante segnalazione certificata che deve essere presentata ed aggiornata per tutti gli interventi idonei ad influire su tali condizioni, a prescindere dalla loro qualificazione giuridica, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 77 a 464 euro.
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