CILA Superbonus: impossibile avviare lavori edilizi su immobili abusivi
In sede di presentazione della pratica per fruire del Superbonus non deve essere asseverato lo stato legittimo dell'immobile, ma ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico rilevano gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull'immobile, rendendo improcedibile la CILA-S.
Attenzione alle CILA Superbonus presentate per lavori edilizi afferenti immobili abusivi, perché si rischia di non vedersi approvata la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Infatti, perché una CILA-S sia procedibile, è necessario che l'immobile oggetto dei lavori sia in regola con i precetti edilizi e urbanistici e non oggetto di abusi conclamati.
Lo spiega bene il Tar Campania nella sentenza 5934/2024 del 5 novembre, relativa al ricorso per l'annullamento del provvedimento comunale di improcedibilità di una SCIA in sanatoria e di una CILA Superbonus presentate per alcuni lavori edilizi.
I lavori edilizi del contendere: progetto con difformità essenziali rispetto al titolo abilitativo
Il Comune ha dichiarato improcedibili le richieste del condominio (SCIA e CILA-S) poiché il progetto realizzato presenta difformità significative rispetto a quanto autorizzato nel titolo edilizio del 1996.
In particolare, sono stati realizzati 88 box auto anziché i 69 previsti, sacrificando spazi destinati alla sicurezza antincendio e ai locali tecnici.
Inoltre, mancano certificazioni essenziali, come il collaudo statico e il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, considerati obbligatori in zona sismica.
In pratica, osserva il comune, alla data odierna non risulta essere stata presentata alcuna richiesta di sanatoria relativa alle difformità riscontrate, che, diversamente da quanto sostenuto, non si risolvono in una mera diversa distribuzione degli spazi, essendo stata aumentata la superficie utilizzata a garage, a discapito di quella destinata alla sicurezza antincendio.
CILA Superbonus: è improcedibile per interventi su abusi edilizi
Secondo i ricorrenti le ragioni poste a base dell'inibitoria della SCIA non varrebbero, comunque, a sostenere l'improcedibilità anche della CILA-S presentata per l'effettuazione degli interventi oggetto del beneficio del Superbonus.
Non è così per il TAR, in quanto la CILA Superbonus non può procedere su immobili che presentano abusi edilizi.
Infatti, anche nel caso di specie si deve fare applicazione del principio generale a mente del quale gli interventi edilizi, per essere lecitamente realizzati, devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell'illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell'opera principale.
E nel 'nostro' caso - prosegue il TAR - sussistono dei profili di abusività dell'immobile al quale la CILA si riferisce; né, d'altro canto, appare in proposito decisivo il fatto che detti aspetti si riferiscano al piano seminterrato, in quanto il fabbricato deve, necessariamente, essere considerato un organismo edilizio di carattere unitario, comprensivo di ogni sua parte, ivi inclusi gli spazi adibiti a ricovero auto nel piano seminterrato.
CILA Superbonus e Testo Unico Edilizia: se l'immobile è abusivo i lavori si devono bloccare
Anche sui lavori assentibili con CILA Superbonus, quindi quelli per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico, restano fermi in capo al Comune, e devono essere doverosamente esercitati, i generali poteri di vigilanza e repressione. Se, quindi, gli interventi si riferiscono ad un immobile abusivo sul quale 'pende' un'istanza di sanatoria, la CILA-S va bloccata in attesa del perfezionamento della sanatoria stessa.
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CILA-Superbonus e stato legittimo: le regole
Il condominio cita, a sua difesa, quanto disposto dall'art.119, comma 13-ter del DL 34/2020 che prevede: “La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Ma secondo l'interpretazione che della norma è stata finora fornita dalla giurisprudenza, il venir meno dell'obbligo di asseverazione dello stato legittimo dell'immobile riflette l'esigenza di semplificazione dell'iter amministrativo, ma non comporta l'irrilevanza degli abusi edilizi eventualmente sussistenti.
In particolare, è stato osservato che il principio generale anzi citato impone la necessità che anche gli interventi soggetti a CILA-S siano soggetti alle medesime regole generali, in base alle quali gli interventi edilizi possono essere realizzati solo se afferenti ad immobili non abusivi.
Ed infatti: “Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, secondo cui “Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 7 dicembre 2023, n. 18386; T.A.R. Veneto, sez. II, ord. 13.3.2023, n. 128; si veda anche: Tar Toscana, Firenze, nr. 306/2024).
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