CILA Superbonus: il comune deve aiutare il privato applicando il soccorso istruttorio
La dichiarazione di inefficacia della CILA Superbonus è lesiva dei diritti del privato e quindi impugnabile e il comune deve assistere il cittadino/contribuente nella correzione di eventuali errori, secondo il principio del soccorso istruttorio, che consente all'istante di rimediare ad omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa
La comunicazione di inefficacia della comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-Superbonus) è impugnabile e il comune deve assistere il cittadino/privato, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, soprattutto se la comunicazione da accesso ad agevolazioni edilizie di importo rilevante, come è per il Superbonus.
Il caso: CILA-S dichiarata inefficace e conseguenze per il contribuente
Sono piuttosto importanti, le indicazioni che arrivano dalla sentenza 1651/2025 del Consiglio di Stato, inerenti una CILA-S presentata nel 2021, cioè in mezzo al periodo Superbonus, e per la quale il comune aveva dichiarato l'inefficacia nel marzo 2024, cioè 'dopo' il varo dei Decreti Cessioni (11/2023) e Stop Superbonus (39/2024), tanto che il contribuente, a quel punto, si trovava "nell'impossibilità di presentare nuovamente la Cila, essendo scaduto il termine massimo in data 17 febbraio 2023".
Insomma, la dichiarazione di inefficacia del comune causava la perdita del Superbonus per il privato.
Ma mentre il TAR competente respingeva il ricorso del proprietario dell'immobile, osservando come la declaratoria di inefficacia della CILA non fosse impugnabile, Palazzo Spada ribaltava la questione dando ragione al cittadino.
CILA Superbonus e SCIA: caratteristiche e differenze
Il Consiglio di Stato inizia osservando che la CILA è istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA e citando due orientamenti della giurisprudenza amministrativa.
Secondo il primo, a differenza della SCIA, la CILA non è soggetta a un controllo sistematico ma deve semplicemente essere "conosciuta" dall'amministrazione, che verifica che le opere abbiano un impatto modesto sul territorio.
Nonostante ciò, il Comune può esercitare un potere meramente sanzionatorio in caso di irregolarità.
Se la CILA risulta illegittima, il Comune può solo sanzionare, non annullare o inibire l'attività edilizia, mentre nel caso della SCIA, il potere può essere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela.
Secondo un altro orientamento, la CILA con il d.lgs. n. 222/2016 è divenuta il titolo general-residuale, necessario per tutti gli interventi edilizi per i quali le norme del testo unico non impongono la SCIA o il permesso di costruire ovvero che non rientrano ai sensi dell'art. 6 nell'attività edilizia libera.
Tuttavia, la mancata previsione di sistematicità dei controlli rischia di tradursi in un sostanziale pregiudizio per il privato, che non vedrebbe mai stabilizzarsi la legittimità del proprio progetto, di talché la presentazione della CILA, considerata anche la modesta entità della sanzione per la sua omissione, avrebbe in sostanza l'unico effetto di attirare l'attenzione dell'amministrazione sull'intervento, esponendolo ad libitum, in caso di errore sul contesto tecnico-normativo di riferimento, alle più gravi sanzioni per l'attività totalmente abusiva, che l'ordinamento correttamente esclude quando l'amministrazione abbia omesso di esercitare i dovuti controlli ordinari di legittimità sulla SCIA o sull'istanza di permesso.
Per questo, sarebbe da preferire la ricostruzione che ha inteso mutuare in subiecta materia i principi via via consolidatisi con riferimento alla separazione tra autotutela decisoria e esecutiva in materia di SCIA o DIA, in particolare dopo la pronuncia della Corte costituzionale 45/2019.
CILA e SCIA, a voi due: caratteristiche, differenze, modalità di controlli del comune
Mentre per la SCIA l'amministrazione comunale deve esercitare i poteri inibitori o di controllo entro 30 giorni, per la CILA non è previsto alcun termine perentorio per il controllo, ma solo un potere sanzionatorio e repressivo nei casi di irregolarità del documento o esecuzioni di lavori che richiedono titoli abilitativi diversi.
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Le decalatorie di inefficacia delle CILA-S sono impugnabili
Il Collegio intende riaffermare l'orientamento espresso dalla Sezione e sopra richiamato, traendone la conclusione della impugnabilità degli atti, variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle comunicazioni di inizio lavori, che, seppur espressivi di poteri non tipizzati, non sussistendo alcuna previsione normativa che attribuisca e disciplini tali poteri, una volta esercitati devono ritenersi dotati dei caratteri della lesività.
Tanto più nei casi, come quello in esame, di CILA propedeutica al c.d. Superbonus, disciplinato in particolare dall’art. 119, commi 13-ter ss. DL 34/2020, istituto con riferimento al quale la non corrispondenza al vero delle asseverazioni rese dal tecnico abilitato (accertata ai sensi del comma 13-quater, secondo il quale «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento») comporta la decadenza dai benefici fiscali.
In definitiva:
- la comunicazione di inefficacia della CILA non è un atto provvedimentale, ma un semplice avviso che non ha forza inibitoria;
- tuttavia, in certi casi, come quelli legati al Superbonus, la dichiarazione di inefficacia è lesiva dei diritti del privato e quindi impugnabile.
Soccorso istruttorio: il comune deve applicarlo per carenze prettamente documentali
Palazzo Spada va avanti e ritiene fondato anche il profilo dell'illegittima mancata attivazione del soccorso istruttorio.
Infatti, le irregolarità riscontrate dall'ente afferivano a carenze prettamente documentali (discrasie tra l'elaborato grafico a corredo della CILA ed il titolo edilizio, anteriore al 1967 ma non rinvenuto dal Comune, adducendo, in contrario, il ricorrente la conformità dello stato dei luoghi - incluse le lievi difformità contestate, per lo più in riduzione rispetto quanto autorizzato - all'attività costruttiva posta in essere originariamente; espresso consenso del comproprietario) che si sarebbero potute superare attraverso l'attivazione del generale dovere di soccorso istruttorio contemplato dall’art. 6 della l. n. 241/1990.
Il soccorso istruttorio - evidenziano i giudici - è un istituto previsto dall'art. 6 della legge 241/1990 che permette all'amministrazione di chiedere integrazioni documentali al privato.
Bene: il comune avrebbe dovuto attivarlo, in quanto esso "è ispirato al principio secondo il quale l'autorità amministrativa deve assumere nei confronti del privato una condotta ispirata a buona fede e collaborazione, onde pervenire alla soddisfazione della comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, nel rispetto dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere, consentendosi all'istante di rimediare, anche nella fase partecipativa successiva al preavviso di rigetto, ad omissioni, inesattezze e irregolarità della documentazione amministrativa".
Nel caso specifico, infatti, le motivazioni alla base della dichiarazione di ineffiacia dell CILA-S "appaiono astrattamente suscettibili di superamento mediante il coinvolgimento procedurale nei confronti dell'interessato che avrebbe potuto produrre documentazione atta a dimostrare la conformità dell'intervento".
Il comune avrebbe quindi dovuto 'aiutare' il privato a correggere gli errori, per non fargli perdere un'agevolazione fiscale di ingente portata.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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