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CILA Superbonus, ancora tu: il comune può intervenire in caso di abusi, ma non inibirla a prescindere

E' dubbio che l'amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di CILA Superbonus, considerando il rischio di perdita dei benefici fiscali collegati.

Abbiamo, qualche gorno fa, 'scritto' di una sentenza del Tar Venezia relativa alla CILA-Superbonus collegata a interventi abusivi o meglio, per i quali non era stato attestato lo stato legittimo degi immobili.

I giudici amministrativi veneti, sostanzialmente, hanno affermato che:

  • la CILA-Superbonus è un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l'amministrazione conserva però il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall’art. 27 del Testo Unico Edilizia, per la repressione degli abusi edilizi;
  • resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito;
  • pur non sussistendo, in materia di CILA/CILAS, un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, restano intatti i poteri di vigilanza contro gli abusi edilizi (o la loro propagazione) previsti in via generale dall'art. 27 del dpr 380/2001, come conferma lo stesso art. 119, comma 13 quater, del D.L. 34/2020, laddove dispone che “fermo restando quanto previsto al comma 13-ter (ovvero che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo),“resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

CILA Superbonus: no ai poteri inibitori da parte del comune

Bene, a distanza di qualche giorno ci imbattiamo in un'ordinanza breve del Tar Calabria inerente il ricorso di un condominio contro il provvedimento di un comune con cui è stata dichiarata inefficace la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S), avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico.

L'istanza viene accolta dai giudici calabresi in quanto, anche alla luce della giurisprudenza in via di consolidamento sulla natura della CILA (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3275; TAR Campania – Salerno, Sez. II, 10 ottobre 2022, n. 2627; TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 3 agosto 2021, n. 721), "è dubbio che l’amministrazione, salvi i poteri repressivi in caso di edificazione abusiva, possa esercitare poteri inibitori rispetto ai lavori oggetto di comunicazione".

Peraltro, qui sussiste anche il periculum in mora in considerazione del rischio di perdita dei benefici fiscali.

CILA e CILA Superbonus a confronto: caratteristiche e differenze

Tutto quello che c'è da sapere sulla comunicazione di inizio lavori asseverata: nozione, natura giuridica, finalità, poteri, modalità, tempi di controllo della PA, procedure di regolarizzazione per mancata presentazione, differenze con la CILA-Superbonus.


Leggi l'articolo di Margherita Dell'Atti su Ingenio!

Conclusioni

Intrecciando le due pronunce, quindi, si evince che se da un lato il potere repressivo del comune in caso di abuso edilizio è un dovere, dall'altro l'amministrazione non può - se non c'è un'edificazione abusiva - inibire una CILA-Superbonus.

Il fatto però che si usi il termine "è dubbio", porta a una linea di demarcazione sottile che, forse, meriterebbe di essere legiferata a parte?

Questa è un'altra storia, a prescindere dal fatto che la CILA-Superbonus è una mera comunicazione, e a livello urbanistico come tale va trattata.


L'ORDINANZA DEL TAR CALABRIA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegati

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