CILA, SCIA, edilizia libera: occhio alle differenze per controlli e sanzioni
La CILA si posiziona a metà strada tra edilizia libera e SCIA, ha carattere residuale ed è applicabile agli interventi non riconducibili all'edilizia libera, alle opere subordinate a permesso di costruire e alle iniziative edilizie sottoposte a SCIA. E', di fatto, una comunicazione di edilizia libera certificata e non è sottoposta a controllo sistematico da parte della pubblica amministrazione, che mantiene però il potere sanzionatorio sulla stessa.
Quali sono le differenze tra CILA e SCIA? Come si posiziona la CILA rispetto all'edilizia libera? Quali sono le differenze a livello 'sanzionatorio' in caso di inadempienze?
A queste domande risponde un interessante sentenza del Tar Milano, la n.2785/2024 del 21 ottobre, che analizza le differenze tra CILA e SCIA, posizionando la comunicazione di inizio lavori asseverata esattamente a 'metà strada' tra la SCIA e l'edilizia libera.
CILA e SCIA: le differenze
Aldilà del caso specifico affrontato dalla sentenza, cioè una controversia per la realizzazione/sostituzione di una vecchia recinzione con un'altra di 1 metro e 60 fuori terra, appoggiata su paletti metallici, eseguita senza autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e quindi abusiva, cioè che interessa è la spiegazione che il TAR ci 'regala' su CILA e SCIA.
La CILA, infatti, è “un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la SCIA, ascrivibile, al pari del secondo, nel genus della liberalizzazione delle attività private, avente carattere residuale, poiché applicabile agli interventi non riconducibili tra quelli elencati agli artt. 6, 10 e 22 del D.P.R. 380/2001, riguardanti, rispettivamente, l'edilizia libera, le opere subordinate a permesso di costruire e le iniziative edilizie sottoposte a SCIA”.
Si tratta, quindi, di una comunicazione relativa all'attività di edilizia libera "certificata", per opere che non necessitano di permesso di costruire o SCIA ma che al contempo non sono realizzabili in totale libertà, cioè senza la presentazione di alcuna comunicazione.
Essa è dunque un atto avente natura privatistica, non suscettibile di autonoma impugnazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, I, 16.7.2018, n.1497), ciò perché il regime della edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380 del 2001 e dell'edilizia libera certificata ex art. 6-bis - diversamente da quello della SCIA - non prevede una fase di controllo successivo sistematico, sicché in relazione agli stessi l'Amministrazione dispone di un unico potere, che è quello sanzionatorio.
CILA: non c'è controllo sistematico della PA
Il TAR segnala anche che, operando un raffronto con la SCIA, il Consiglio di Stato ha rilevato come "l'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio", conseguendo a ciò che "ci si trova... di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA)".
La CILA non è una SCIA
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Il potere di vigilanza sugli abusi
Infine si evidenzia che, sulla scorta del regime giuridico di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, la PA mantiene fermo il potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dallo stesso art. 6-bis, ragion per cui la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento da parte dell'amministrazione comunale, ma, al contempo, a quest'ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia.
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