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CILA e SCIA, a voi due: caratteristiche, differenze, modalità di controlli del comune

Mentre per la SCIA l'amministrazione comunale deve esercitare i poteri inibitori o di controllo entro 30 giorni, per la CILA non è previsto alcun termine perentorio per il controllo, ma solo un potere sanzionatorio e repressivo nei casi di irregolarità del documento o esecuzioni di lavori che richiedono titoli abilitativi diversi.

CILA e SCIA sono due titoli abilitativi molto diversi, che partono da presupposti differenti e 'sviluppano' una responsabilità di controllo, da parte del comune, ovviamente diversa.

Di questo si occupa il Tar Lazio nella sentenza 21709/2024, che chiarisce le differenze tra CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con riferimento agli obblighi di controllo dell'amministrazione e alla natura delle due comunicazioni.

 

Il caso

La ricorrente agiva in giudizio onde far accertare l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo di emettere un provvedimento espresso in ordine alla CILA in sanatoria presentata agli uffici preposti per alcune opere di manutenzione straordinaria e, non sussistendo in siffatta materia margini di discrezionalità affidati all'amministrazione procedente, far accertare l'obbligo di emanare un provvedimento di declaratoria di conformità a legge della CILA in questione.

Secondo il TAR, però, il ricorso non merita accoglimento: in questo caso non sussiste, infatti, l'obbligo giuridico di provvedere, da parte dell'amministrazione locale, a fronte di istanze, tipo quella del caso in questione, dirette a stimolare l'emanazione di un provvedimento di “pronta ed immediata archiviazione” di una CILA con contestuale accertamento della “piena validità ed efficacia della pratica inoltrata”. 

 

CILA: caratteristiche e conseguenze

Il TAR ricorda che la CILA è uno strumento di comunicazione privata, privo di natura provvedimentale.

A differenza della SCIA, non comporta l'obbligo per l’amministrazione di effettuare controlli entro termini perentori.

La CILA non è un titolo edilizio "tacito" e, di conseguenza, non richiede un atto esplicito di assenso o diniego da parte dell’amministrazione.

 

Controllo e poteri dell'amministrazione

Mentre per la SCIA l'amministrazione deve esercitare i poteri inibitori o di controllo entro 30 giorni (art. 19 della L. 241/1990), per la CILA non è previsto alcun termine perentorio per il controllo.

Nel caso della CILA, l'amministrazione conserva esclusivamente il potere sanzionatorio e repressivo nei casi di:

  • comunicazione mancante, incompleta o irregolare;
  • esecuzione di lavori che richiedono titoli edilizi diversi (come la SCIA o il permesso di costruire).

 

CILA, SCIA, edilizia libera: attenzione alle differenze per controlli e sanzioni

La CILA è a metà strada tra edilizia libera e SCIA, ha carattere residuale ed è applicabile agli interventi non riconducibili all'edilizia libera, alle opere subordinate a permesso di costruire e alle iniziative edilizie sottoposte a SCIA. Si tratta quindi di una comunicazione di edilizia libera certificata non sottoposta a controllo sistematico da parte del comune, che mantiene però il potere sanzionatorio sulla stessa.


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La posizione del ricorrente

Il ricorrente sosteneva che anche per la CILA fosse applicabile il termine di 30 giorni previsto per la SCIA.

Di conseguenza, l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi esplicitamente sulla conformità dell'intervento edilizio.

Il TAR ha respinto questa interpretazione, affermando che la CILA non è soggetta ad alcun controllo sistematico entro termini prestabiliti, come invece accade per la SCIA.

 

Poteri residuali dell'amministrazione

Il Comune può intervenire solo in caso di violazioni della normativa edilizia e urbanistica, attraverso l'esercizio di poteri repressivi e sanzionatori previsti dal DPR 380/2001.

Non è previsto un obbligo di dichiarare espressamente la legittimità della CILA, come invece avviene in altri procedimenti.

 

Le differenze principali tra CILA e SCIA

Il TAR continua nella sua analisi evidenziando che la CILA:

  • è una comunicazione privata priva di natura provvedimentale;
  • non prevede un termine per il controllo obbligatorio da parte dell'amministrazione;
  • l'amministrazione può intervenire solo per sanzionare eventuali irregolarità.

Per quel che riguarda la SCIA, invece:

  • è una segnalazione certificata che permette l’avvio immediato dell’attività;
  • l'amministrazione deve effettuare controlli entro 30 giorni, trascorsi i quali l'intervento si considera legittimato;
  • prevede un potere inibitorio nei termini stabiliti dalla legge.

In definitiva, il TAR ha chiarito che la CILA, a differenza della SCIA, non obbliga l'amministrazione a intervenire con un atto esplicito entro termini definiti. L'amministrazione mantiene solo poteri di controllo repressivo e sanzionatorio nei casi di violazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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