Sismica
Data Pubblicazione:

Chiusura di terrazzo in zona sismica: non esiste deroga regionale che esenti dall'autorizzazione del Genio Civile

Cassazione: in materia urbanistica, mai nessuna legge regionale, neppure se promulgata dalle Regioni a statuto speciale, può derogare a quanto dispone e prevede la legge dello Stato

Si tratta di un principio ampiamente consolidato in sede di giurisprudenza penale, ma la Cassazione ci torna sopra ancora una volta perché evidentemente il problema esiste e, come abbiamo avuto modo di verificare spesso - e anche di recente - con altre pronunce, in particolare afferenti alla sismica, non sempre le istituzioni locali sono perfettamente allineate.

Il concetto è piuttosto semplice e immediato: in materia urbanistica (e quindi anche nei casi di abusivismo edilizio), le norme statali prevalgono su quelle regionali (anche nelle Regioni a statuto speciale).

Per questo motivo, la chiusura di un terrazzo con materiale leggero realizzata in assenza di permesso di costruire e autorizzazione sismica è reato penale ex art. 44 comma 1 lett.b) del dpr 380/2001.

Chiusura di terrazzo in zona sismica: non esiste deroga regionale che esenti dall'autorizzazione del Genio Civile

Trasformazione di terrazzo in zona sismica senza permesso e autorizzazione

Secondo i giudici di merito, i due privati hanno realizzato in zona sismica, in assenza del permesso di costruire, senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo (cioè l'autorizzazione sismica), la trasformazione di un terrazzino in parte di un ambiente chiuso adibito a cucina-soggiorno, per una superficie pari a circa 34 metri quadrati, altezza alla gronda di circa 2,25 metri e volume non autorizzato di circa 77,45 metri cubi, nonchè il collegamento di un balcone interno al predetto terrazzino, e la realizzazione su questo di un vano con copertura e chiusura in coibentato di superficie pari a circa 5 metri quadrati.

Non solo: sono stati realizzati, sempre in zona sismica, in assenza del permesso di costruire e senza dare previo avviso al Genio Civile e senza autorizzazione di questo, lavori di sbancamento per la realizzazione di una strada di accesso ad un terreno, realizzando sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.

 

La legge regionale siciliana consente la chiusura di piccole terrazze

Scondo gli imputati, le opere risultano assentite a norma dell'art.20 della legge siciliana n.4/2003, come riconosciuto anche dalle autorità competenti, le quali hanno rilasciato concessione in sanatoria senza apposizione di condizioni in data 5 dicembre 2017, anche tenendo conto del versamento di un'oblazione.

L'art. 20 sopracitato, sottolinea la difesa, consente la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a 50 metri quadrati con strutture precarie.

 

La legge statale prevale sempre su quella regionale

La Cassazione respinge la tesi di cui sopra, evidenziando che:

  • il riferimento alla L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art.20 non ha alcuna incidenza ai fini della esclusione della qualificazione dei fatti come penalmente rilevanti;
  • secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza penale di legittimità, in materia urbanistica, le disposizioni introdotte da leggi regionali, anche se a Statuto speciale, devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi. Questo principio deve essere confermato in quanto, come ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta al solo legislatore statale, anche in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità ed anche con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale, pur quando esse, nei loro statuti, prevedano competenze legislative di tipo primario. Anzi, il principio in forza del quale le Regioni ad autonomia speciale, per quanto nei rispettivi statuti prevedano competenze legislative di tipo primario, devono, in ogni caso, rispettare il limite della materia penale e di quanto è immediatamente riferibile ai principi di grande riforma, come nel caso del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è stato recentemente ribadito anche in relazione ad una disciplina dettata dalla Regione Sicilia (cfr. Corte Cost., n. 232 del 2017).


Rifacimento solai e demo-ricostruzione di tramezzature interne: tra autorizzazione sismica e deroghe regionali

La normativa sismica nazionale è derogabile da parte del Genio Civile regionale? Leggi il caso particolare della sentenza 3/2022 del Tar Bologna…


Gli abusi edilizi conclamati

Posto e chiarito quanto sopra, la necessità del permesso di costruire ai fini dell'applicabilita dell'art.44 del TUE per le opere di cui è stata accertata l'esistenza deve essere valutata in considerazione della disciplina urbanistica nazionale.

Le opere di cui è stata accertata l'esistenza consistono precisamente:

  • a) nella trasformazione di un terrazzino in ambiente chiuso, con volume pari ad oltre 77 metri cubi, collegamento dello stesso con un balcone interno, e realizzazione di un vano coperto di superficie pari a circa 5 metri quadrati;
  • b) nella costruzione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.

Per entrambi i tipi di opera, ai sensi del testo Unico Edilizia, è necessario il permesso di costruire.

 

L'autorizzazione sismica è indispensabile per qualsiasi tipo di opera

L'autorizzazione sismica, gli obblighi concernenti il preavviso scritto al Genio civile e la necessità di acquisire l'autorizzazione sismica, a norma dell'art.83 comma 1 TUE, riguardano "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zona sismica (...)".

Tale previsione indica l'oggetto di pertinenza della disciplina in materia di costruzioni in zone sismiche.

Ad essa, quindi, si fa riferimento ai fini della interpretazione:

  • sia dell'art.93 TUE, che fissa l'obbligo di preavviso scritto al Genio civile per le "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni" nelle zone sismiche;
  • sia dell'art. 94, che stabilisce la necessità di autorizzazione prima dell'inizio di "lavori" nelle zone sismiche.

Le nozioni di "costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", ovvero di "lavori", continua la Cassazione, hanno vasto campo di applicazione.

In particolare, proprio sul presupposto che la previsione della fattispecie incriminatrice di cui all'art.95 del dpr 380/2001 non sia limitata agli edifici, ma si estenda ad ogni opera in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, si è precisato che la violazione della disposizione appena citata è integrata dall'inosservanza degli obblighi di preavviso e di autorizzazione anche con riguardo alla costruzione di semplici "volumi tecnici", all'installazione di pannelli autostradali a messaggi variabili, all'edificazione di muri di semplice recinzione costruiti con dei "forati" e alla realizzazione di una piscina prefabbricata priva di elementi di muratura e di cemento armato.

In considerazione di ciò, chiudono gli ermellini, non risulta in alcun modo irragionevole la riferibilità di esse anche alla realizzazione di una strada, effettuata mediate sezioni di sbancamento di altezza variabile da uno a sette metri circa.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Sismica

Tutti gli articoli pubblicati da Ingenio nell’ambito della sismologia e dell’ingegneria sismica.

Scopri di più