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Chiusura del porticato con pannelli in vetro: quando serve il permesso di costruire

L'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenta aperto su tre lati determina senz'altro la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile.

Per chiudere un portico e sostituire la copertura a solaio con una a tetto a due falde è necessario il permesso di costruire; in mancanza, è abuso edilizio con sanzione demolitoria annessa.

Lo ha affermato il Tar Lazio nella sentenza 10300 del 22 maggio, relativa al ricorso contro la sanzione ripristinatoria emessa dal comune per questi illeciti edilizi realizzati senza titolo abilitativo:

  • a) chiusura d un portico in parte con opere murarie e in parte con vetrate, con accorpamento della nuova volumetria – destinata a locale cucina completo di tutti gli impianti – al corpo preesistente;
  • b) sostituzione della copertura a solaio con una a tetto a due falde, alta ml 2,2 alla gronda e ml 3,3 al compluvio, con demolizione del solaio rappresentato nei grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria ed ottenimento di un ulteriore incremento della volumetria interna;
  • c) opere di redistribuzione degli spazi interni in difetto di preventiva comunicazione.

 

L'ordine di demolizione è atto vincolato

Prima di tutto, il TAR precisa che l'ordine di demolizione è un atto vincolato in cui non c'è spazio per valutazioni dell'interesse pubblico alla conservazione del bene abusivamente edificato e che deve essere comunque emanato senza alcuna rilevanza del tempo decorso, atteso che la presenza stessa del manufatto realizzato senza titolo integra una lesione permanente ai valori costituzionalmente tutelati in merito al governo del territorio (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2024 n. 406; sez. IV, 10 gennaio 2024 n. 331).

Inoltre, non sussiste alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il decorso del tempo non sana (Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024 n. 655).

 

Porticato: è una nuova costruzione e richiede il permesso di costruire

Il porticato, per il suo carattere trasformativo e innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo a svolgervi varie attività della vita quotidiana, perciò esso crea nuova volumetria o superficie utile e richiede il permesso di costruire.


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Chiusura del porticato e sostituzione copertura a solaio: c'è aumento di volumetria

Entrando più nello specifico, si evidenzia che il rapporto amministrativo del 25 gennaio 2012 dà conto delle ragioni per le quali la chiusura del portico va qualificata come una nuova volumetria – constando addirittura che il locale sia permanentemente adibito a cucina completa di impianti e, dunque, a un uso abitativo – oltre che delle difformità dell’intervento eseguito sulla parte sommitale del fabbricato rispetto agli elaborati del permesso di costruire in sanatoria del 21 febbraio 2008.

A tale ultimo riguardo, appare del tutto ovvio che la sostituzione di una preesistente copertura a solaio, quindi piatta, con una a tetto a due falde, dunque in elevazione, generi una nuova volumetria.

Del resto, anche l’installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un porticato che si presenta aperto su tre lati determina senz’altro la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria (Cons. Stato, sez. II, 1° settembre 2021 n. 6186; sez. II, 27 giugno 2019 n. 4437; sez. V, 5 maggio 2016 n. 1822).

 

La fiscalizzazione è un'eventualità successiva all'ingiunzione di demolizione

Infine, si precisa che la fiscalizzazione degli abusi prevista dall'art. 33, comma 2, dpr 380/2001, cioè la possibilità di sostituire una sanzione pecuniaria a quella ripristinatoria, è una mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire, sì che la mancata valutazione di tale possibilità non costituisce un vizio della prima (Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2023 n. 9227).

Nel medesimo ordine di idee, alcuna alternatività sussiste, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dpr 380/2001, tra demolizione e sanzione pecuniaria, dato che quest’ultima può essere adottata solo sulla base di un motivato accertamento tecnico che stabilisca l’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.


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Allegati

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