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Chiusura del balcone con travi in legno e pannelli in PVC: serve il permesso di costruire

L'opera rappresentata dalla struttura che, tramite le travi in legno e le sedi di scorrimento destinate ai pannelli in materiale plastico, permette di chiudere integralmente lo spazio dal solaio del balcone al tetto spiovente del fabbricato e da pilastro a pilastro, necessita del permesso di costruire per essere realizzata.

La chiusura di una loggia (balcone) configura un intervento necessitante del permesso di costruire per essere assentito. In assenza, scatta l'abuso edilizio e la conseguente demolizione.

L'ha affermato il Tar Lazio con la sentenza 13771/2024 dell'8 luglio, relativa al ricorso contro un ordinanza di demolizione per interventi consistenti nella “chiusura di una loggia al piano secondo” e nella “installazione di un motore esterno per il condizionamento”.

 

Chiusura della loggia: il ricorso

Il ricorrente ha dichiarato di aver presentato una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) per il montaggio di una tenda avvolgibile a protezione della veranda al secondo piano.

Tuttavia, dopo un sopralluogo della Polizia Municipale in seguito a un esposto, il Comune ha contestato la chiusura della loggia e l’installazione del condizionatore, avviando il procedimento per l’emissione di un’ordinanza di demolizione.

 

La chiusura del balcone/loggia

Il primo motivo del ricorso riguardava la chiusura della loggia al secondo piano.

Il Comune aveva rilevato che la chiusura della loggia con pannelli auto avvolgenti in PVC trasparente comportava un aumento di volumetria non autorizzato.

Il ricorrente sosteneva che l’intervento rientrava nell’attività edilizia libera e che i teli autoavvolgenti non creavano un ambiente chiuso, poiché non assicuravano un isolamento termico o acustico ermetico.

 

Chiusura del balcone: perché serve il permesso di costruire

Il Tribunale ha ritenuto che la struttura realizzata, chiudendo integralmente il balcone per l'intera altezza e su tutti i lati, trasformava lo spazio aperto in uno spazio chiuso, generando un aumento di volumetria.

Questo intervento non poteva essere considerato come una semplice pergotenda, ma richiedeva il permesso di costruire.

La descrizione dell’opera nel rapporto della Polizia Locale indicava che i tre lati aperti della loggia erano ripartiti in settori chiusi con teli in PVC, formando un vano chiuso con pareti trasparenti.

Il Tribunale ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone, comportando nuovi volumi e modifica della sagoma dell’edificio, è soggetta a permesso di costruire.

Ha chiarito, infatti, il Giudice di appello che “Ciò che contraddistingue la veranda e consente la sua sussumibilità sotto la categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia – richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire – è la realizzazione di un ambiente (anziché identico) assimilabile a quello interno all’abitazione, in ragione della trasformazione di un elemento accessorio aperto in uno spazio chiuso; ciò, prescindendo dall’eventuale diversità dei valori termici, energetici o di isolamento acustico, che, anche ove non coincidenti con quelli degli ambienti ab origine residenziali, non impedirebbero di configurare, comunque, un ambiente chiuso e, dunque, abitabile per la conformazione tecnica dell’opera e il risultato prodotto dalla sua installazione (chiusura del balcone), pure ove ciò sia stimato possa avvenire soltanto in corrispondenza di alcuni periodi dell’anno.

E' quindi discriminante e decisiva la circostanza per cui la struttura oggetto del gravato ordine di demolizione determina una chiusura integrale di quello che era uno spazio esterno meramente accessorio, facendo in tal modo acquisire allo stesso caratteristiche analoghe, per quanto non identiche, agli ambienti interni.

Nel caso di specie, infatti, l’opera principale è rappresentata dalla struttura che, tramite le travi in legno e le sedi di scorrimento destinate ai pannelli in materiale plastico, permette di chiudere integralmente lo spazio dal solaio del balcone al tetto spiovente del fabbricato e da pilastro a pilastro, dando vita ad un’area autonomamente utilizzabile.

 

Sostituzione di pergolato con veranda sul balcone: è nuova costruzione, serve il permesso di costruire

La realizzazione di una veranda in luogo di un pergolato non è qualificabile come intervento di manutenzione straordinaria ma come nuova costruzione, avendo comportato la realizzazione di nuovi volumi.


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Aspetti paesaggistici

Sul profilo paesaggistico, il ricorrente aveva invocato il punto A.22 dell’Allegato A al d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica l’installazione di tende parasole.

Tuttavia, il TAR ha stabilito che la struttura realizzata non poteva essere considerata una semplice tenda parasole, ma un intervento sui prospetti che richiedeva l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

 

Installazione del condizionatore

Il secondo motivo del ricorso riguardava l’installazione del condizionatore.

Il Comune aveva ritenuto necessaria l’autorizzazione paesaggistica per il motore esterno visibile dalla strada pubblica.

Il ricorrente sosteneva che il condizionatore fosse visibile solo come un piccolo punto bianco dalla pubblica via, ma il Tribunale ha confermato la necessità dell’autorizzazione basandosi sulla visibilità dell’impianto dalla strada pubblica.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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