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Chiarimenti sulle Linee Guida in relazione agli interventi strutturali in zona sismica

Massimo Sessa e Antonio Lucchese chiariscono alcuni aspetti delle Linee Guida in relazione agli interventi strutturali in zona sismica

Sono finalmente uscite, le linee guida del MIT per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonchè delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93, previste dall'art. 94-bis, comma 2, del DPR 380/2001, introdotto dalla legge 55/2019 - cd. Legge Sblocca Cantieri e modificato dalla legge 156/2019, che ha apportato novità di rilievo nella disciplina delle autorizzazioni sismiche.

Per capirne di più di questo importante documento abbiamo intervistato il Presidente Massimo Sessa, e l'ing. Antonio Lucchese.

 

Linee Guida in relazione agli interventi strutturali in zona sismica

Intervista al Presidente Consupp., Ing. Massimo Sessa

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Andrea Dari: Presidente Sessa, il MIT ha di recente pubblicato delle Linee Guida in relazione agli interventi strutturali in zona sismica. É stato coinvolto il Consiglio Superiore dei LLPP in questa attività ?

Massimo Sessa: Nello spirito di collaborazione con la governance del Ministero, che ha sempre caratterizzato l’attività del Consiglio Superiore, il Servizio Tecnico Centrale ha sostanzialmente predisposto, per conto del Ministro, il testo di queste Linee guida oggi pubblicate, dopo aver ottenuto l’intesa della Conferenza Unificata.

 

AD: Presidente, perchè si è reso necessario predisporre queste Linee Guida ? E saranno un documento di consultazione o obbligatorio ?

MS: L’emanazione delle Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  è esplicitamente prevista dal comma 2 dall’articolo 94-bis, introdotto nel DPR n.380/2001 dall’articolo 3 del decreto legge n. 32/2019. L’articolo 94-bis, che introduce innovazioni significative nell’ambito delle procedure che hanno disciplinato fino ad oggi le autorizzazioni in zona sismica, prevede altresì che le regioni, a seguito dell’emanazione delle Linee guida, adottino specifiche elencazioni degli interventi edilizi; le predette Linee guida, quindi, pur costituendo un documento di consultazione, di fatto devono essere necessariamente seguite dalle regioni.

 

AD: Sappiamo che state lavorando alla revisione del DPR 380.2001. A che punto siamo ?

MS: Il tavolo tecnico coordinato dal Consiglio Superiore, è praticamente in dirittura di arrivo, e sta per chiudere una bozza di legge la quale, più che rivedere il DPR 380, con oltre 130 articoli riorganizza in modo sistematico l’intero settore delle costruzioni, con la finalità principale di una concreta semplificazione delle procedure.

Va sottolineato che tutte queste attività sono portate avanti malgrado l'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo. Non posso non ringraziare quei collaboratori che consentono con la loro dedizione e impegno al Consiglio Superiore dei LLPP di svolgere appieno il suo tradizionale compito di massimo organo consultivo dello stato.

 


Interventi strutturali in zone sismiche: ecco le nuove linee guida del MIT sulle novità dello Sblocca Cantieri

Il decreto del MIT del 30 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, reca l’approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art.94-bis, comma 1, del DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art.93

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Intervista all'Ingegnere Antonio Lucchese, dirigente del Consiglio Superiore LLPP

 

Andrea Dari: Ing. Lucchese, questo documento nasce come conseguenza dello Sblocca cantieri e quindi ha una finalità di semplificare un corpo normativo quantomai complesso. Quale il principio che è stato seguito per arrivare a questo obiettivo, così sentito dal settore ?

Antonio Lucchese: Il corpus normativo che oggi disciplina il settore delle costruzioni è effettivamente “quantomai complesso” e presenta talmente tante carenze e criticità da non essere più in grado di fornire una risposta alle moderne esigenze; da ciò l’idea di promuovere un tavolo tecnico nazionale con il compito di predisporre un testo di legge che riorganizzi le procedure e definisca con chiarezza i confini della legislazione regionale concorrente.  Fra le numerose criticità evidenziate, la consapevolezza che le attuali procedure da seguire per la realizzazione di un’opera o l’esecuzione di lavori, sono sostanzialmente le stesse tanto per un modesto edificio a due piani quanto per un grattacielo o un grande centro commerciale. Era quindi fra gli obiettivi del nuovo testo di legge suddividere i diversi interventi edilizi in macro-categorie caratterizzate da una maggiore o minore rilevanza in termini fondamentalmente di pubblica incolumità, sulla base delle quali calibrare di conseguenza anche le procedure.

Il decreto legge n.32/2019 cosiddetto “sblocca-cantieri”,  mediante l’introduzione dell’articolo 94-bis nel DPR 380, ha sostanzialmente anticipato tale obiettivo, prevedendo la suddivisione del vasto panorama degli interventi edilizi, nelle ormai note tre macrocategorie, gli interventi “a) rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità,  b) meno rilevanti e c) non-rilevanti. Una delle procedure più gravose nel percorso di realizzazione di un’opera, l’autorizzazione sismica preventiva da parte degli uffici tecnici regionali, è oggi applicata ai soli interventi di categoria a); un notevole e concreto snellimento.

E’ evidente, tuttavia, che il passo successivo per la corretta attuazione dei principi della legge, è attribuire i vari interventi alle diverse macro-categorie, attraverso specifici elenchi; questo compito spetta alle Regioni, e le Linee guida hanno il compito di fornire i criteri generali.

 

AD: Tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, anche locali, in zona 1 e 2 sono da considerarsi quindi “Interventi rilevanti” ?

AL: Come si rileva dalla lettura delle stesse Linee guida, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico, nelle zone 1 e 2, costituiscono interventi di particolare complessità, tali  da richiedere al progettista una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, dei corretti metodi di diagnosi delle eventuali criticità, delle tecniche di modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento. Le riparazioni e gli interventi “locali”, invece, sono inseriti nella categoria b) di interventi “meno rilevanti”.

 

AD: Perchè si è voluto distinguere tra interventi di "minore rilevanza" e quelli “privi di rilevanza” ?

AL: Proprio nello spirito di calibrare le procedure sulla base della maggiore o minore importanza dell’intervento, la differenza fra le categorie b) e c) non è trascurabile. Le prime richiedono infatti un significativo livello di progettazione e prevedono il “deposito-denuncia” presso gli uffici tecnici regionali, che possono stabilire anche dei controlli a campione. La categoria c) riguarda invece interventi sostanzialmente  marginali, che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità e che quindi sono semplicemente comunicati allo Sportello comunale, “secondo modalità e contenuti disciplinati dalle Regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all’art. 93 del d.P.R. n.380/2001”.

 

AD: Siete intervenuti anche sul concetto di “tipologie usuali”. Alla luce di queste linee guida quindi come sono da considerare gli interventi realizzati con materiali diversi da calcestruzzo armato e acciaio ? Ci saranno dei limiti in più ?

AL: Come abbastanza chiaramente definito dalle Linee guida, una tipologia strutturale può essere considerata “usuale” quando il progetto è basato su una “comune” buona conoscenza dei principi che regolano la scienza e la tecnica delle costruzioni, dei criteri posti a base delle Norme Tecniche, della modellazione delle strutture e dei comuni software di calcolo. In tal senso un elemento discriminante  “ai fini dell’attribuzione di un intervento alla a), n.2) non può essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi”; analogamente anche le dimensioni non sono significative in tal senso, quanto piuttosto la maggiore o minore regolarità della struttura.

Un intervento usuale, in quanto tale, nella ratio posta a base dell’articolo 3 della legge sblocca-cantieri, è stato sottratto all’autorizzazione sismica preventiva in quanto non dovrebbe necessitare di particolari controlli di parte terza, lasciando nella discrezionalità – e ovviamente nella responsabilità – del progettista le migliori scelte progettuali.

 

AD: Chi è quindi che definisce se vi è una rilevante complessità strutturale o meno?

AL: In primo luogo saranno le regioni, nella compilazione degli specifici elenchi, tenuto conto dei criteri generali espressi dalle Linee guida.

Atteso tuttavia che gli elenchi, per loro natura, per quanto completi non possono essere quasi mai del tutto esaustivi, un ruolo importante viene attribuito allo stesso progettista incaricato, che nei casi particolarmente complessi non facilmente riscontrabili negli elenchi, può comunque interfacciarsi con l’ufficio comunale o regionale. 

 

AD: Nelle Linee Guida si evidenzia il concetto, per le strutture rilevanti, a “una particolare conoscenza dei legami costituivi dei materiali” e per le opere meno rilevanti si fa riferimento a “interventi … che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche”. Da queste indicazioni si evince che diventa un parametro anche il livello di conoscenza di chi può progettare le opere. In che modo sarà possibile distinguere questo livello di competenza ?

AL: A parte auspicare una sempre maggiore specializzazione dei professionisti, anche tramite i processi formativi, in realtà è proprio perché al momento non è valutabile a priori la preparazione di un tecnico, che l’attribuzione di una tipologia di  intervento ad una macrocategorie conduce a maggiori o minori controlli da parte degli uffici tecnici a ciò preposti.

 

AD: Nel documento si fa riferimento anche agli edifici raramente utilizzati dalle persone. E’ un’anticipazione per il nuovo testo unico di un passaggio all’approccio della classificazione del rischio ?

AL: Possiamo dire di sì, atteso che fra i vari obiettivi del nuovo testo unico di cui si è detto c’è anche quello di cercare di chiarire il principio fondamentale per cui non esiste la sicurezza intesa come “rischio zero”, ma come consapevole probabilità accettata di accadimento di un evento capace di causare un danno.

 

AD:  Nel capitolo riguardante gli interventi privi di rilevanza vi sono degli esempi di caratteristiche che possono portare a questa classificazione, e tra queste è citata l’amovibilità. Quindi, una impalcatura per un concerto o un ospedale da campo sono da considerarsi privi di rilevanza ?

AL: Non credo si possa giungere a questa conclusione, in quanto nella categoria c) sono previsti interventi che non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati; i “caratteri di facile amovibilità” costituiscono solo uno degli aspetti da valutare unitamente alla rilevanza strutturale, tenendo sempre presente, come elemento base,  il livello di rischio per la pubblica incolumità.