Chiarimenti sulla bonifica semplificata dei siti contaminati
La bonifica semplificata dei siti contaminati è un processo che mira a recuperare aree inquinate attraverso interventi accelerati e semplificati rispetto alla procedura ordinaria. Recentemente il Comune di Milano ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) riguardo all'applicazione della procedura per aree contaminate di ridotte dimensioni.
Bonifica semplificata: direttive del DLGS 152/06
La bonifica dei siti contaminati è un'operazione di recupero volta ad eliminare o ridurre la presenza di sostanze inquinanti in un'area specifica. Essa può avere ad oggetto:
- il suolo;
- il sottosuolo;
- le acque sotterranee;
- i sedimenti e altre componenti ambientali.
La procedura di bonifica semplificata riguarda essenzialmente la gestione dei siti contaminati e prevede un processo che consente di accelerare gli interventi di bonifica rispetto alla procedura ordinaria, semplificando alcuni passaggi amministrativi.
In linea generale è possibile affermare ad oggi che la procedura di bonifica si articola in due macro-categorie:
- la bonifica ordinaria (art. 242 DLGS. 152/06), che si suddivide in diverse sotto-fasi da seguire nel caso di contaminazione in corso o di contaminazione storica;
- la bonifica semplificata (art. 242-bis DLGS 152/06), destinata agli operatori che intendono realizzare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo.
L'art. 249 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 costituisce la parte chiave del cosiddetto Codice dell'Ambiente e stabilisce le modalità per la bonifica dei siti contaminati, oltre a regolare la gestione dei rifiuti e la protezione delle risorse ambientali.
La procedura semplificata viene adottata in specifiche circostanze, tra cui:
- contaminazione limitata, dove l'inquinamento deve essere di modesta entità e il sito in questione non deve presentare rischi immediati per la salute umana o per l'ambiente;
- per interventi poco complessi, ossia quelle situazioni ove la bonifica può essere realizzata mediante misure correttive facilmente implementabili, evitando interventi complessi e/o prolungati.
Le fasi della procedura semplificata possono essere suddivise come segue:
● valutazione preliminare dove il responsabile del sito deve presentare una relazione che descriva l'entità della contaminazione, le caratteristiche del sito e le misure proposte per la bonifica.
● iter approvativo semplificato, in caso di contaminazione limitata, infatti, l'autorità competente può approvare un piano di bonifica semplificato, senza richiedere un'analisi dettagliata o una valutazione di impatto ambientale.
● attuazione della bonifica, durante la quale, una volta approvato il piano, il responsabile del sito può avviare i lavori di bonifica in modo più rapido rispetto alla procedura standard.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha fornito ulteriori chiarimenti sull'applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell'articolo 249 del DLGS 3 aprile 2006 n. 152, nella risposta all'interpello n. 197666 del 30 ottobre 2024.
Milano interpella il Mase sulla bonifica semplificata
Il Comune di Milano ha recentemente presentato un'istanza di interpello al Mase relativamente “All’ applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell’art 249 del DLGS 3 aprile 2006, n 152”, sollevando interrogativi sull'applicazione della normativa riguardante le aree contaminate di ridotte dimensioni come previsto dall’art. 249 del medesimo decreto. In particolare, il Comune ha chiesto se sia corretto adottare la soglia dimensionale di 5.000 mq, indicata nel DLGS 152/2006, mutuando di fatto il limite dal DM 31/2015, per la classificazione di queste aree.
Nella sua richiesta, il comune di Milano ha chiarito che l'art. 249 distingue due fattispecie ossia:
- la prima riguarda le aree di ridotte dimensioni;
- l'altra riguarda gli eventi accidentali in aree non superiori a 1.000 mq.
Inoltre, si evidenzia che la soglia di 5.000 mq si riferisce all'estensione totale del sito, non agli areali di contaminazione, che sono difficili da definire all'inizio del procedimento. Nonostante ciò, rimane applicabile la procedura semplificata ex art. 249 per eventi accidentali in aree non superiori a 1.000 metri quadri.
Il Mase chiarisce che l'art. 249 del DLGS 152/2006 prevede una procedura semplificata di bonifica per le aree contaminate di ridotte dimensioni e che, a tal proposito, l'Allegato 4 del decreto stabilisce i criteri per gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione in queste aree. Nella risposta il ministero ribadisce quanto già detto sopra, ossia che tale procedura si applica unicamente ai siti di ridotte dimensioni e per eventi accidentali in aree non superiori a 1.000 metri quadri.
Sempre secondo il chiarimento del Mase, la semplificazione delle procedure amministrative è applicabile anche nelle situazioni in cui vi siano dei soggetti obbligati a comunicare alla pubblica amministrazione qualsiasi evento che possa determinare una situazione di potenziale contaminazione e al contempo obbligati ad adottare ogni misura di prevenzione necessarie.
Si precisa, inoltre, che sono state introdotte semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria, consentendo una maggiore autonomia nella caratterizzazione e nella scelta delle misure di bonifica.
Il Mase ha infine precisato come la normativa stabilisca una disciplina semplificata per le aree contaminate di ridotte dimensioni individuando la superficie massima di 5.000 metri quadrati indicata dal DM 31/2015 come un limite valido essenzialmente per i punti vendita carburante. Tuttavia, la normativa precisa che per gli eventi accidentali la superficie non deve superare i 1.000 metri quadrati affinché sia possibile l’applicazione della procedura semplificata, come indicato nell'Allegato 4 del DLGS 152/2006.
Infatti citando la stessa risposta del Mase si ritiene che il «Legislatore abbia inteso indicare un dato numerico al fine di delimitare sia la superficie di siti di ridotte dimensioni che delle aree circoscritte interessate da eventi accidentali. Infatti, si legge nel testo della norma, che la procedura semplificata di cui all’allegato IV alla Parte IV si applica per gestire situazioni di:
- a) rischio o potenziale contaminazione per i siti di ridotte dimensioni;
- b) eventi accidentali (solo accidentali) che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali.
Per entrambe le casistiche, come già detto da ricondurre alla nozione di “Aree contaminate di ridotte dimensioni”, il Legislatore specifica che la superficie interessata dal rischio o potenziale contaminazione o dall’evento accidentale non debba essere superiore a 1000 metri quadri».
Il Comune di Milano ha messo in evidenza la necessità di chiarire l'applicazione della normativa sulle aree contaminate di ridotte dimensioni, evidenziando la distinzione tra le aree di ridotte dimensioni e gli eventi accidentali.
LA RISPOSTA DEL MASE È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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