Data Pubblicazione:

Chiarimenti sui CFP: nelle Fiere solo convegni, ok alle docenze degli sponsor e alla formazione aziendale

Con la circolare 772/2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha adottato le Linee di indirizzo n.4 sull’aggiornamento della competenza professionale, che regolano numero di CFP per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
 
Il documento affronta molti di quelli che fino ad oggi erano elementi di debolezza o non chiarezza delle regole per la formazione degli ingegneri. Innanzitutto sul ruolo dei cosiddetti SPONSOR, a cominciare dalle definizioni: "La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura “Sponsor” e non puo? essere usata la dicitura generica “in collaborazione con” o similari.”. Ed è stata regolamentata anche la loro presenza: "Nel caso di eventi svolti con sponsor, e? vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell’evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile. Tale limitazione non e? prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico.”
 
Ma finalmente si da la possibilità alle aziende produttrici di tecnologie di svolgere azione formativa diretta, per esempio per "DIMOSTRAZIONI TECNICHE” Le linee Guida chiariscono infatti che: "Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall’azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sara? cosi? ripartito:
 
                • -  1 Credito formativo professionale = 1 ora evento;
                • -  Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento;
                • -  Categoria Crediti formativi professionali = Convegni;
                • -  Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.
 
Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l’organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non puo? essere assimilata all’autorizzazione di cui all’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale.
Successivamente all’autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi professionali sara? a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell’Anagrafe dai soggetti organizzatori.”
 
Questo riconoscimento vale anche per il RICONOSCIMENTO CFP per la FORMAZIONE POST VENDITA, infatti: "Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, e? possibile riconoscere CFP come segue:
- n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno;
- il riconoscimento puo? avvenire solo se la formazione e? svolta dall’azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato.”
 
Le Linee Guida fanno chiarezza anche sugli eventi che si organizzano nelle fiere, che sono tutti classificati come Convegni, indipendentemente dalla struttura dell’evento. Per i Congressi Nazionali si potranno attribuire crediti anche se l’organizzatore non è un soggetto accreditato e, in questo caso, il riconoscimento dei CFP e? di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale. 
 
Finalmente si interviene anche sul RICONOSCIMENTO di CFP per i DIPENDENTI: "La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non puo? essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all’azienda non autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza Professionale." Ma è possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l’utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l’azienda o sia in vigore una convenzione con l’Ente/azienda in cui presta lavoro.
 
Per i cosiddetti CORSI ABILITANTI RELATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 818 /84 sarà "possibile rilasciare CFP per corsi base e di aggiornamento previsti dalla legge 818/84 solo ed esclusivamente se il provider coincide con uno dei soggetti previsti dal D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell’Interno all’art. 4 comma 3. “
 
Sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
 
Sono anche riconosciuti 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e per vedersi riconoscere i CFP il professionista dovrà inviare al suo Ordine una domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente che lo ha ospitato entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è terminato lo stage.
 
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di maternità o paternità, malattia cronica grave, assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.
Infine vi è l'OBBLIGO DI INDICARE LA CLASSIFICAZIONE DELL’AREA TEMATICA DELL’EVENTO FORMATIVO: "Nel caricare l’evento nella piattaforma www.formazionecni.it è obbligatorio inserire la classificazione delle tematiche trattate dal corso.” E sarà questa la sfida più difficile che dovrà compiere il CNI (e gli altri Consigli Nazionali): quello della specializzazione della formazione e dell’entrare nel merito dei programmi proposti, perchè siano riconosciuti i CFP solo per corsi/eventi di reale valore qualitativo, e il numero non sia solo funzione delle ore di formazione, ma anche del tipo di docenti coinvolti, dell’approfondimento del programma, … e tenendo conto della specializzazione del soggetto che frequenta. Forse sarà questa la sfida più complessa: rendere la formazione obbligatoria un vero strumento di qualificazione dell’offerta professionale e non semplicemente una barriera “architettonica costosa” per i professionisti.

In ogni caso corre evidenziare il mio giudizio positivo per questo nuovo provvedimento, che interviene su molte delle lacune che ancora esistevano sul fronte formazione.