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Chiarimenti del MIT sugli incentivi per funzioni tecniche

Gli incentivi per le funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 45 del nuovo codice appalti e dall'allegato I.10, rappresentano un tema cruciale per la categoria tecnica. In un recente chiarimento del MIT, viene sottolineato che gli incentivi possono essere erogati a prescindere dalla nomina dell'ufficio di direzione lavori, basandosi solo sulle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10.

Incentivi per le funzioni tecniche nel codice appalti

Gli incentivi alle funzioni tecniche rappresentano alcuni degli argomenti di maggior interesse la categoria tecnica dei dipendenti delle stazioni appaltanti e a sostenerne la rilevanza è proprio la normativa, in quanto tali incentivi sono disciplinati dal nuovo codice appalti all’art. 45, mentre l’allegato I.10 specifica l’elenco delle attività assoggettabili a incentivazione.

Secondo l’art 45 del codice degli appalti, gli oneri per le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 sono finanziati attraverso gli stanziamenti per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, presenti nei budget delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. È da tener presente che l'allegato I.10 sarà abrogato con l'entrata in vigore di un nuovo regolamento, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver consultato il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le stazioni appaltanti possono destinare fino al 2% dell'importo totale di lavori, servizi e forniture per le funzioni tecniche dei dipendenti, ciò si applica anche agli appalti dove è previsto direttore dell’esecuzione. In linea di principio le stazioni possono adottare modalità diverse di retribuzione per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

L'80% delle risorse è suddiviso tra il RUP, i tecnici coinvolti e i loro collaboratori, includendo oneri previdenziali e assistenziali. I criteri di riparto e le eventuali riduzioni finanziarie per aumenti ingiustificati dei costi o tempi devono essere invece determinati dalle stazioni appaltanti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del codice. L'incentivo è erogato dal dirigente o dal responsabile di servizio, previa verifica del RUP delle funzioni svolte dal dipendente e l'importo totale annuale non può superare il salario lordo del dipendente.

Gli eventuali incentivi non erogati, perché superiori al salario lordo del dipendete ovvero per gli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente andranno ad incrementare le risorse di riferimento di cui all’art. 45 comma 5.

Per le amministrazioni con strumenti digitali, il limite è maggiorato del 15%, e l'incentivo non riconosciuto per prestazioni non eseguite da dipendenti incrementa anch'esso le risorse, escluse le posizioni dirigenziali. Il 20% delle risorse finanziarie, escluse quelle da finanziamenti europei e vincolati, è destinato a specifici fini, includendo anche le quote di incentivazione relative a prestazioni non svolte o non attestabili.

 

Chiarimenti del MIT sul nuovo codice dei contratti e direzione lavori

Secondo l’d.lgs. 36/2023, art. 45, i lavori sono incentivabili a prescindere dalla nomina dell'ufficio direzione lavori?
È questo il quesito n. 2981/2024 che è stato recentemente avanzato al supporto giuridico del MIT da una stazione appaltante, la quale chiede dei chiarimenti relativi all'esecuzione dei contratti di lavori pubblici, in particolare in merito ad alcune le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici.

Nello specifico, viene chiesto se gli incentivi per le funzioni tecniche possano essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e quindi dal fatto che sia costituito o meno l'ufficio di direzione lavori, oppure, se per lavori non eccessivamente complessi la stazione appaltante (SA) può erogare gli incentivi in parola.

Il MIT con il parere n. 2981/2024 chiarisce l’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto allo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al codice la stazione appaltante deve considerare l’erogazione degli incentivi per le seguenti attività:

  • programmazione della spesa per investimenti;
  • responsabile unico del progetto;
  • collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
  • redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  • redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  • redazione del progetto esecutivo;
  • coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  • verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  • predisposizione dei documenti di gara;
  • direzione dei lavori;
  • ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  • direzione dell’esecuzione;
  • collaboratori del direttore dell’esecuzione
  • coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • regolare esecuzione;
  • verifica di conformità;
  • collaudo statico (ove necessario).

 

IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO...

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