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Chiarimenti del MASE sul vincolo di inedificabilità per gli impianti di depurazione

Il vincolo di inedificabilità rappresenta un'importante misura normativa volta a preservare le aree destinate alla realizzazione di impianti di depurazione delle acque, garantendo la loro funzionalità e proteggendo l'ambiente e la salute pubblica. Tuttavia, recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno sollevato interrogativi riguardo alla rigidità di tale vincolo, in particolare in relazione a situazioni in cui le analisi microbiologiche non evidenziano rischi per la salute umana.

Il vincolo di inedificabilità

Il vincolo di inedificabilità è un vincolo che limita la possibilità di costruire edifici o altre strutture su terreni destinati all'installazione di impianti di depurazione delle acque. Lo scopo del vincolo è quello di garantire che le aree destinate al trattamento delle acque reflue rimangano libere da costruzioni e altre attività che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell'impianto ovvero per salvaguardare ambiente e salute dei cittadini.

Quindi il vincolo di inedificabilità per gli impianti di depurazione diventa il mezzo per preservare la funzionalità e l'efficienza degli impianti stessi, nonché salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

Non a caso secondo il punto 1.2 dell’Allegato 4 della delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque “Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.”

Il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) con la risposta all’interpello n. 185378/2024 ha apportato dei chiarimenti circa la determinazione della fascia di rispetto minima di 100 metri, con vincolo di inedificabilità assoluta, circostante l'area destinata ad un impianto di depurazione.

 

Vincoli di inedificabilità e i chiarimenti del MASE

Il MASE recentemente ha risposto ad una istanza di interpello dove l'amministrazione richiedente ha sollevato dei chiarimenti sulla natura del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto minima di 100 metri, prevista nell'Allegato 4, punto 1.2, della Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

Il quesito riguarda l'interpretazione del divieto di edificazione ossia se questo debba essere considerato assoluto, anche quando le analisi microbiologiche escludano rischi per la salute derivanti dall'attività dell'impianto di depurazione.

Il MASE ha interpellato una serie di enti tecnici per valutare l'interpello, tra cui:

  • l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  • l'Istituto Superiore per la Protezione;
  • la Ricerca Ambientale (ISPRA), e l'Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA).

L'analisi normativa si concentra su quanto disposto nell'Allegato 4 della Delibera del 1977, che prevede una fascia di rispetto di 100 metri intorno agli impianti di depurazione per proteggere la salute pubblica.

Nonostante ciò le normative stabiliscono anche delle deroghe in specifiche circostanze.

Infatti le e deroghe al vincolo di inedificabilità sono disciplinate per e seguenti due principali casistiche:

  • gli impianti di depurazione esistenti, per i quali qualora la fascia di rispetto di 100 metri non possa essere rispettata, possono essere adottate soluzioni alternative, come barriere vegetative o la localizzazione degli impianti in spazi chiusi, al fine di garantire la protezione sanitaria;
  • i nuovi impianti di depurazione per insediamenti civili esistenti, in tal caso se vi è l’impossibilità di rispettare le distanze minime a causa di circostanze particolari, è possibile derogare al vincolo, purché vengano adottati accorgimenti tecnici per rispettare le normative igienico-sanitarie. Questa deroga deve essere documentata e approvata dall'autorità competente.

In realtà ci sono varie sentenze in merito che forniscono interpretazioni diverse riguardo alla derogabilità del vincolo di inedificabilità, infatti alcune sentenze, come quelle del TAR Lombardia, hanno riconosciuto la possibilità di derogare al vincolo quando vengano adottate soluzioni alternative che garantiscano la sicurezza sanitaria.

Mentre altre decisioni, come quelle del Consiglio di Stato, hanno ribadito il carattere assoluto del vincolo, specialmente per gli impianti esistenti, escludendo la possibilità di deroghe per nuovi sviluppi edilizi.

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che la deroga al vincolo di inedificabilità si applica solo a impianti esistenti al momento dell'adozione delle normative e solo in circostanze particolari, come l'ampliamento di impianti di depurazione a servizio di insediamenti già esistenti.

In conclusione, la normativa stabilisce chiare linee guida per la gestione della fascia di rispetto intorno agli impianti di depurazione, ma consente anche delle deroghe in casi specifici, a patto che vengano utilizzati opportuni accorgimenti tecnici atti a garantire il rispetto della tutela della salute pubblica.

 

LA RISPOSTA DEL MASE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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