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Chi progetta un’opera non può fare il commissario nella valutazione delle offerte

A dirlo una sentenza del TAR di Trento chiamato a pronunciarsi sulla incompatibilità ai sensi dell’articolo 84 del Codice Contratti Pubblici. L’incompatibilità vale sia per soggetti che si siano occupati di progettazione che per i consulenti intervenuti nella redazione dei documenti di gara o negli studi di fattibilità.
 
La questione nasce dalla richiesta di pronunciamento del Tar di Trento su una vicenda di affidamento disposto da una società concessionaria autostradale che aveva chiamato un soggetto a prendere parte alla commissione di valutazione delle offerte.
Il problema sollevato era legato al fatto che il soggetto in questione aveva svolto attività per quella determinata opera a favore del soggetto concedente, sollevando quindi il problema della incompatibilità ai sensi dell’articolo 84 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici.
 
Premesso che la Società concessionaria autostradale rientrando nell'ambito applicativo della direttiva 2004/18/Ce, anche ai sensi dell'art. 11, comma 5, lett. e),della legge n. 498 del 1992,  è innanzitutto qualificabile come amministrazione aggiudicatrice e come tale  tenutaall'applicazione del codice dei contratti pubblici con l'effetto ulteriore dell'attrazione dell'attività contrattuale attinente all'esercizio del servizio di cui essa è concessionaria.
 
Tornando alla questione dell’incompatibilità, l’articolo 84 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici questo stabilisce che «I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta».  Per questo, i giudici chiariscono che non possono essere presenti nella commissione soggetti che che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto, cioè in grado di incidere sul processo formativo della volontà che ha condotto alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito. 
 
SOGGETTI INCOMPATIBILI. La sentenza ha in particolare chiarito che l'incompatibilità opera per soggetti che hanno svolto incarichi, relativi alla medesima gara, «di progettazione, verifica della progettazione, predisposizione della legge di gara e simili», per i professionisti che hanno fornito consulenza per la redazione degli atti di gara e per i funzionali che hanno contribuito alla redazione degli stessi, nonché per i dirigenti che hanno elaborato propedeutici studi di fattibilità