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Chi crea le relazioni specialistiche è a tutti gli effetti uno dei progettisti dell'opera

Progetto esecutivo: le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale tale da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 20 luglio 2016 n. 3285 ha richiamato la recente giurisprudenza con la quale si chiarisce che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle (in tal senso: Cons. Stato, V, sent. 1595/2016).

A conclusioni non dissimili si giunge laddove si tenga conto (come suggerito da una parte della giurisprudenza – Cons. Stato, V, 630/2016 -) del disposto testuale del comma 1 dell’articolo 35, cit. (secondo cui "il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo").

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