Che cosa è la casa avanzata per le biciclette ? è utile o pericolosa ?
Se ne è parlato troppo poco ma tra le novità del Codice della Strada c’è anche l’adozione della cosiddetta “casa avanzata” per le biciclette. Ecco di cosa si tratta.
Casa avanzata per biciclette: una novità importante per la viabilità urbana e la sicurezza dei ciclisti
Nell’aggiornamento del Codice della Strada previsto dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 e dal Decreto 31 dicembre 2020 vi è una modifica importante per quanto riguarda la viabilità lenta e sostenibile urbana, la creazione della cosiddetta “casa avanzata” per le biciclette negli incroci stradali.
Questa misura riguarderà quindi tutti i «ciclisti» urbani e si abbina all’introduzione di una corsia ciclabile a uso promiscuo.
Che cosa è la «casa avanzata"
Innanzitutto vediamo da cosa arriva questo strano termine: «Casa avanzata» è la traduzione dall'inglese di "Advance space line" o "bike-box».
Il codice della strada prevede - per adottare questa soluzione - che la linea di arresto per i veicoli a motore venga arretrata per fare spazio ad un'area - profonda almeno tre metri - dove chi usa la bicicletta può posizionarsi davanti alle auto ferme, in attesa che il semaforo diventi verde. Si tratta di una soluzione importante sia per la sicurezza che per la salute. In questo modo, infatti, non solo le biciclette appaiono più visibili, ma il ciclista non deve respirarsi in modo diretto i gas di scarico dei mezzi in attesa di partenza dall’incrocio."
E’ stata introdotta con il comma 9-ter dell’articolo 182 nell’ultima revisione del codice della strada:
"9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite dì più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. (5)».
Più sicurezza nella svolta a sinistra per le biciclette
Per quanto riguarda la sicurezza l’adozione della casa avanzata è finalizzata soprattutto a favorire la manovra di svolta a sinistra delle biciclette, che altrimenti risulterebbe impedita nel caso in cui il ciclista fosse posizionato su una pista ciclabile o sul lato destro della carreggiata.
In effetti, chi abitualmente usa la bicicletta in città conosce benissimo il problema della svolta sinistra a un incrocio: c’è chi girando pericolosamente la testa verifica se riesce a buttarsi verso il centro della strada prima di arrivare all’incrocio, chi allargo il braccio come per dire «attenzione, io l’avevo detto …», c’è chi arriva al semaforo, si ferma e poi attraversa con i pedoni. In ogni caso si tratta sempre di manovre non ottimali.
Considerando che una bicicletta è lunga circa un metro e settanta, i tre metri di profondità della casa avanzata dovrebbero essere sufficienti.
La mia esperienza di ciclista mi porta però ad aggiungere che sarebbe bene, come accade in alcuni Paesi del Nord Europa, creare un semaforo ad hoc per i ciclisti, perchè questa soluzione diventa poco utile se dall’altro lato si fiondano moto e auto in piena accelerazione.
Nel nord Europa, in particolare in Olanda e Danimarca, pur avendo climi meno confortevoli per il traffico con velocipedi, si sono dotati di norme e soluzioni che di fatto sono un vero per proprio incentivo all’uso della bicicletta.
Regole generali per chi va in bicicletta in Olanda:
- Da luglio 2019 non è più possibile tenere in mano il telefono o altri dispositivi elettronici mentre si è in bici.
- Due ciclisti, ma non più di due, possono pedalare uno accanto all'altro.
- Se pedalando uno accanto all'altro si intralcia il traffico, è necessario porsi in fila indiana.
- Al semaforo rosso i ciclisti possono svoltare a destra senza attendere il verde solo se è presente un cartello con la dicitura "rechtsaf voor fietser vrij" (svolta a destra consentita per i ciclisti)
- È consentito parcheggiare le biciclette sul marciapiede, tranne se è presente un cartello di divieto.
- I ciclisti possono trasportare i bambini sotto gli 8 anni solo su seggiolini che garantiscono una seduta sicura.
- I ciclisti devono eseguire il sorpasso delle biciclette a sinistra, mentre possono sorpassare a destra gli altri veicoli.
- Di notte i ciclisti devono circolare con le luci anteriore e posteriore accese.
Più sicurezza negli affiancamenti ai Camion che svoltano a destra
Uno dei pericoli più grandi per i ciclisti sono gli affiancamenti dei camion che devono girare a destra. Quando il mezzo pesante gira, il suo corpo taglia la curva e rischia di investire il ciclista - anche fermo - all’incrocio. Molti camion si sono dotati del terzo specchietto puntato verso il basso o dello sportello con il finestrino asimmetrico, ma sicuramente la casa avanzata rappresenta un’ottima soluzione per prevenire il problema.
Nessun vantaggio se il semaforo è già verde
Se il semaforo è già verde la casa avanzata ovviamente non porta ad alcun vantaggio, anzi potrebbe valere il contrario: in questo caso, infatti, il beneficio si azzera e chi è in sella è costretto ad operare una manovra che può rivelarsi rischiosa. Ecco perchè in Olanda hanno studiato delle soluzioni alternative - dove ovviamente lo spazio lo consentiva - con delle vie ciclabili che hanno propri semafori e passaggi agli incroci più importanti.
Potrebbero esserci problemi anche nel caso di passaggio dal rosso al verde. Se in quel momento un ciclista è nella fase di «inserimento» nella casa avanzata, e quindi di attraversamento trasversale rispetto alla corsia c’è un un problema di scarsa visibilità per i conducenti dei veicoli a motore.
Poi ci potrebbe essere un rischio correlato alla possibilità che il ciclista, a semaforo verde già attivo e nello svoltare a sinistra, decida di rallentare o fermarsi al fine di attendere la successiva fase di rosso (sopratutto quando la strada è poco trafficata e il ciclista arriva all’incrocio in un momento di assenza di traffico.
Ecco perchè, per entrambe i motivi, sarebbe stato utile prevedere anche un segnalazione semaforica apposita.
Che cosa prevede tutto l’articolo 182 del codice della strada per la circolazione delle biciclette.
A questo punto è opportuno ricordare cosa prevede tutto l’articolo 52 per quanto riguarda il traffico del velocipedi sulla strada.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. (6)
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. (7)
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (2)
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite dì più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione. (5)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 (4) a euro 102 (4). La sanzione è da euro 42 a euro 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (3)
Note
(1) Vedi art. 377 reg. cod. strada.
(2) Comma inserito dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n. 120.
(3) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010 e dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
(4) Il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
(5) Comma inserito dall'art. 229, comma 3, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall'art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 3), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(6) Comma inserito dall'art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.
(7) Comma così sostituito dall'art. 49, comma 5-ter, lett. q), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.