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Cessione Ecobonus e Sismabonus, essere parenti non basta! Ecco quando si può effettuare e quando no

Due recenti risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate in materia di cessione credito ecobonus e sismabonus: il rapporto che ha dato origine alla detrazione non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela, ma la cessione può essere effettuata anche nei confronti di una società esercente l’attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito

 

Due recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate in materia di cessione credito ecobonus e sismabonus: il rapporto che ha dato origine alla detrazione non può ravvisarsi nel mero rapporto di parentela, ma la cessione può essere effettuata anche nei confronti di una società esercente l’attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito

Cessione sismabonus ed ecobonus: ultimi chiarimenti

L'Agenzia delle Entrate, con due recenti risposte (la n.56 e la n.61) si è occupata ancora della cessione del credito per il risparmio energetico qualificato (ecobonus) o per lavori antisisimici (sismabonus), chiarendo che:

  1. nei casi di cessione effettuati da contribuenti non incapienti, i cessionari possono essere i fornitori dei lavori o "altri soggetti privati", ma questi ultimi devono per forza essere "collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione" e questo requisito non può "ravvisarsi nel mero rapporto di parentela" tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario (come ad esempio padre e figlio);
  2. i crediti d'imposta dell'ecobonus e del sismabonus possono essere ceduti anche alle "agenzie di somministrazione" fornitrici di personale alle imprese che hanno effettuato i lavori agevolati. Stessa cosa vale per le imprese partecipanti ad associazioni temporanee di imprese, in cui vi sia un'altra impresa che ha effettuato i lavori agevolati.

Cessione credito sismabonus o ecobonus: perché non basta essere parenti

Nel caso trattato dalla risposta 56/2018 del 31 ottobre scorso, un contribuente voleva cedere a titolo gratuito (con una donazione) il credito d'imposta al figlio, il quale però non era collegato al rapporto che aveva dato origine alla detrazione del padre, in quanto non era né comproprietario delle singole unità immobiliari ristrutturate (requisito che avrebbe consentito la cessione del bonus per i lavori sui singoli appartamenti), né proprietario (o comproprietario) di altre unità dello stesso edificio (requisito che avrebbe consentito la cessione del credito per i lavori energetici sulle parti comuni).

Non si può fare, precisa il Fisco, perché la normativa ammette la cessione nei confronti dei soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Esempio classico: la detrazione può essere ceduta, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.

Qui siamo di fronte alla donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione, che per le Entrate non comporta un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione e ha quindi escluso la possibilità di cessione del credito corrispondente all'ecobonus.

In dettaglio: il collegamento con la detrazione originaria non si verifica neanche nel caso in cui, dopo il pagamento, avvenga la donazione al cessionario (nel caso trattato, tra padre e figlio) della nuda proprietà degli immobili riqualificati.

E allora, cosa bisogna fare? Ci sono due alternative possibili:

  1. continuare ad utilizzare, se possibile, il metodo del "familiare convivente", facendo fare direttamente a quest'ultimo il bonifico parlante, senza tentare la strada della cessione postuma del credito;
  2. sfruttare quanto permesso dall'art.9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, secondo il quale in caso di cessione o donazione dell'immobile, le relative detrazioni, non utilizzate in tutto o in parte dal cedente, spettano automaticamente (quindi, senza alcun atto di cessione), all'acquirente o donante persona fisica (salvo diverso accordo delle parti).

Nella stessa risposta, il Fisco ha confermato che la normativa relativa alle tre possibili cessioni dei crediti generati dai lavori in casa (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti) non contiene alcuna "prescrizione" circa le modalità e la forma con cui predisporre l'accordo o il contratto di cessione dei crediti stessi.

Cessione consentita alle agenzie di somministrazione lavoro

La Legge di Bilancio 2018 consente, in tutti interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari sia sulle parti comuni degli edifici condominiali, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito.

Solo gli incapienti possono cedere il credito corrispondente alla propria quota di detrazione anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

In virtù di questo, la risposta delle Entrate n.61/2018 del 5 novembre chiarisce che la cessione del credito può essere effettuata anche nei confronti di una società esercente l’attività di somministrazione di lavoro laddove la stessa partecipi ad un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito.

Le Entrate, richiamando tutti i dettati delle circolari 11/E/2018 e 17/E/2018, evidenziano che ciò che conta, per la cessione del credito a favore di del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, è il collegamento con l'intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Tale collegamento sussiste, come nel caso di specie, anche nell’ipotesi in cui venga stipulato un unico contratto di appalto con più soggetti, di cui uno o più curano la realizzazione dei lavori collegati all’intervento agevolabile, ma che di per sé non avrebbero diritto alla detrazione. Secondo il Fisco, in questo caso è consentita la cessione del credito anche a favore dei soggetti che hanno eseguito i lavori non agevolabili.
 
Quindi, in presenza di un contratto di somministrazione di lavoro alle imprese che hanno svolto i lavori incentivabili con l'ecobonus, la cessione del credito è possibile anche nei confronti della società che ha fornito il personale. Ciò, appunto, proprio perché esiste un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

LE DUE RISPOSTE DELLE ENTRATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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