Cessione del credito Sismabonus: anche i forfettari possono farlo! Ecco come
Agenzia delle Entrate: possono esercitare l’opzione per la cessione del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili
Agenzia delle Entrate: l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al richiamato regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo
Anche i professionisti del regime forfettario possono cedere (trasferire) il credito di imposta per il Sismabonus. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 224 del 22 luglio 2020 ad un avvocato in regime forfettario (ma vale per tutti i tipi di professioni), che, inoltre, chiedeva un parere in merito alle spese ammesse al bonus e alla corretta modalità di pagamento all'impresa esecutrice dei lavori alla quale verrà ceduto il credito, avendo intenzione di utilizzare la cessione dello sesso a parziale pagamento del corrispettivo.
Cessione del credito: anche i forfettari possono
In primis, l'occasione è buona per riepilogare le regole. Possono esercitare l’opzione per la cessione del credito d'imposta relativo alle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici (articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir), meglio conosciuto come sismabonus, tutti i contribuenti che possiedono un reddito soggetto a Irpef e che sostengono le spese agevolabili, anche se non sono tenuti a versare l’imposta (provvedimento del direttore dell'Agenzia 8 giugno 2017). Ai fini della scelta, non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il “forfettario”.
Questo perché, l’istituto della cessione (comma 1-quinquies, articolo 16, Dl n. 63/2013) è stato previsto proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto l’Irpef lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Per tale motivo, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al richiamato regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
NB - la risposta può ovviamente estendersi anche al caso del cd. Superbonus 110% dell'art.119 del DL Rilancio, che comprende anche gli interventi agevolabili per Sismabonus.
Quali tipi di spese
Vi rientrano quelle per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari al completamento dell'opera finalizzati alla riduzione del rischio sismico del condominio del quale fa parte il suo immobile, realizzati sulla facciata, relativi all'intonaco di fondo e di finitura, alla tinteggiatura e ai decori (imposti dalla Paesaggistica essendo l'immobile vincolato).
Le modalità di pagamento
L'Agenzia concorda con l’istante di versare al condominio solo la differenza tra le spese imputate in base alla ripartizione millesimale e la detrazione ceduta all'impresa che, invece, dovrà fatturare l'intero corrispettivo dovuto dal condominio. Il condominio effettuerà all'impresa un bonifico bancario o postale parlante di importo inferiore.
LA RISPOSTA 224/2020 INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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