Superbonus | Cessione del Credito
Data Pubblicazione:

Cessione del credito o sconto in fattura Superbonus, tic tac: chi deve comunicare l'opzione entro il 29 aprile?

Entro venerdì 29 aprile 2022 vanno inviate le comunicazioni delle opzioni (cessione del credito o sconto in fattura), relative a interventi edilizi dell'anno 2021 e a rate residue del 2020. I soggetti Ires e a Partita Iva avranno invece tempo fino al 15 ottobre 2022

Mentre si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Bollette ed Energia convertito in legge (questione di ore...), val la pena ricordare la crono-scadenza importantissima relativa alla comunicazione - all'Agenzia delle Entrate - delle opzioni per i crediti derivanti da lavori edilizi effettuati dai privati (cd. soggetti IRPEF) nell'anno 2021 (o rate residue del 2020).

 Cessione credito o sconto in fattura Superbonus, tic tac: chi deve comunicare i dati entro il 29 aprile?

Soggetti Irpef privati: altre 48 ore di tempo

Il DL 4/2022 (Sostegni-Ter) ha infatti concesso un'ultima proroga, a venerdì 29 aprile 2022: entro questa data, quindi, bisognerà comunicare al Fisco la scelta/opzione (cessione del credito o sconto in fattura) alternativa alla fruizione diretta per Superbonus, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni.

Ricordiamo che la data 'standard' per questo tipo di comunicazioni è il 15 marzo di ogni anno (in riferimento alle agevolazioni dell'anno precedente).

 

Soggetti Ires e Iva più tranquilli: comunicazioni entro il 15 ottobre

Il differimento al 15/10/2022, operato invece dal DL 17/2022, vale solo per aziende e titolari di partita Iva.

In virtù di quanto disposto dal nuovo art. 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, si permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

NB - I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile 2022. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.

 

Cessione dei crediti e sconto in fattura: come si fa la comunicazione?

La comunicazione si fa telematicamente, sulla piattaforma dedicata dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli. Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” e utilizzabili in compensazione tramite modello F24.In alternativa alla compensazione, sempre tramite la suddetta piattaforma, i crediti ricevuti possono essere ulteriormente ceduti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “La mia scrivania / Servizi per / Comunicare” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Il Fisco ha aggiornato di recente la sua "Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti", che illustra appunto le funzionalità della piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

 

Cessione o sconto: servono visto di conformità e asseverazioni

Ricordiamo, infine, che chi opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito, deve acquisire il visto di conformità e l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Allo stato attuale, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 (Antifrodi - poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) con l'introduzione del comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), è stato esteso a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

I contribuenti possono quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate anche per i lavori sotto i 10 mila euro.


Visto di conformità e asseverazione congruità spese: riassunto completo

Chi rilascia il visto di conformità? Chi assevera la congruità dei prezzi? Per quali interventi vale? Rileggi le regole qui!


Cessione del Credito

News e approfondimenti sul tema della cessione dei crediti nei bonus per l’edilizia.

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più