Cessione del Credito
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Cessione del credito e sconto in fattura una tantum: la rivoluzione del Decreto Sostegni Ter ai raggi x

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 gennaio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 gennaio 2022 prevede che la cessione del credito per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate sarà limitata ad un solo passaggio.

Apriti cielo. A meno di 1 mese dalle ultime novità - apportate dalla Manovra 2022 - in materia di Antifrodi sui bonus edilizi, che peraltro abbiamo approfondito in un recentissimo articolo, ariva una nuova rivoluzione.

Il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/1 entra a gamba tesa sulle opzioni in materia di fruizione dei bonus edilizi, prevedendo che i crediti saranno cedibili una sola volta. Una tantum.

Tradotto velocemente: il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate saranno soggetti a nuovi vincoli. La cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio, il tutto a partire dal 7 febbraio 2022.

Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario.

Attenzione quindi alle date:

  • dal giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge - se il testo dell'articolo 26 sarà confermato - non sarà possibile cedere senza limiti di passaggio il credito maturato e scelto al posto della detrazione fiscale. Lo sconto in fattura, disciplinato dall'articolo 121 comma 1 del DL 34/2020, potrà essere ceduto all'impresa che fa i lavori, o agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione. Stessa decisione per la cessione dei crediti, il passaggio si potrà effettuare una volta sola includendo gli intermediari finanziari;
  • i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del DL 34/2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo DL 34/2020 (quindi cessione del credito o sconto in fattura), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Cessione del credito e sconto in fattura una tantum: la rivoluzione del Decreto Sostegni Ter ai raggi x

Cessione del credito una tantum: cosa dice il decreto

L'articolo 28 del testo finale prevede che il credito di imposta corrispondente a superbonus, bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e bonus facciate sia ceduto una sola volta.

Quindi:

  • il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;
  • i fornitori che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta.

Tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

 

Il testo integrale dell'articolo 28 Decreto Sostegni Ter

ART. 26. (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

"1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) all’articolo 121, comma 1:
    • 1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e -dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
    • 2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
  • b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

  • a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
  • b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
  • c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2."

 

La dead-line del 7 febbraio 2022

Le date da segnare sul calendario sono quindi due, ma quella del 7 febbraio 2022 vale per i crediti che a quella data sono stati già ceduti (cioè in corso d'opera). Questi potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione.

 

Le prime reazioni delle associazioni di categoria

Da più parti - ANCE, RPT, eccetera - stanno arrivando commenti contrariati alla misura in questione.

Vedremo se la misura subirà modifiche nel corso dell'esame parlamentare (perché il decreto-legge andrà convertito entro 60 giorni!).

Potrete trovare tutti gli aggiornamenti in materia, come sempre, su Ingenio.


IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO SOSTEGNI TER (DL 4/2022) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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