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Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus con responsabilità alleggerita: circolare Entrate con istruzioni precise

L'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi dopo le novità apportate dal Decreto Aiuti in materia di cessione ai correntisti delle banche e dal Decreto Aiuti Bis sulla responsabilità solidale allegerita. Sarà inoltre possibile rimediare in caso di ritardi ed errori nella comunicazione dell'opzione.

Dopo le corpose novità apportate ai meccanismi di cessione del credito e sconto in fattura per il Superbonus e gli altri bonus edilizi da parte dei decreti Aiuti (50/2022) e Aiut-Biss (115/2022), l'Agenzia delle Entrate 'finalmente' interviene pubblicando una circolare chiarificatrice, con tutti i dettagli sul 'come' bisogna procedere.

Cessione dei crediti ai correntisti e indici di diligenza

La circolare 33/2022 del 6 ottobre fornisce, nello specifico:

  • chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E/2022;
  • indicazioni precise a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal DL Aiuti;
  • istruzioni dettagliate per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Responsabilità solidale di fornitore e cessionario (DL Aiuti Bis): gli indici di diligenza

Il documento fornisce chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (115/2022, conv. in legge 142/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione del Fisco sul territorio nazionale.

I detti indici, in particolare quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi (assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto, incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame,  sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione, anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti, mancata effettuazione dei lavori) costituiscono solo istruzioni, di carattere esemplificativo, rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate.

In primo luogo, il cessionario può sempre invocare elementi diversi da quelli degli indici ma ugualmente idonei a dimostrare l’esistenza della diligenza richiesta dalla normativa.

L’esigenza di ricorrere a tali indici, inoltre, assume minore rilevanza nel caso in cui i lavori siano stati effettivamente eseguiti per gli importi comunicati.

In ogni caso, le incongruità rilevate con gli indici non costituiscono di per sé motivo per qualificare l’inesistenza del credito e l’assenza della prescritta diligenza, ma solo degli alert finalizzati a una verifica più approfondita degli elementi che legittimano i comportamenti delle parti.

Ad esempio, l’indice della “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare” potrà assumere rilievo con riferimento alle comunicazioni di lavori eseguiti per importi particolarmente significativi a fronte di immobili con valore commerciale inesistente, in particolar modo se per la tipologia di lavori eseguiti non è previsto un tetto di spesa.

Dolo o colpa grave: differenze ed esempi concreti

In merito alla responsabilità per dolo o colpa grave, nella circolare si evidenzia che:

  • il fornitore e il cessionario rispondono solo per dolo o colpa grave, a patto che siano state rispettate le previsioni di legge e siano stati acquisiti il visto di conformità e l’asseverazione;
  • la "violazione dolosa" è quella attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento. Esempio: ricorre il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perchè nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque;
  • la "colpa grave" sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili. Esempio: quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.

Cessione dei crediti ai correntisti (DL Aiuti)

Vengono commentate e analizzate le novità introdotte in sede di conversione del DL Aiuti (50/2022, conv. in legge 91/2022), in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Ritardi nella comunicazione? Ecco la rimessione in bonis

Le Entrate sottolineano la finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

Errori nella comunicazione? Come rimediare

La circolare contiene, infine, indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata.

In particolare:

  • se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec;
  • se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello - allegato alla circolare - a una casella pec dedicata.

E i SAL?

La circolare fornisce delle indicazioni anche sullo Stato di avanzamento lavori (SAL).

Considerato che la mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi, l’Agenzia chiarisce che il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

Anche in questo caso è necessario comunicare l’accaduto all’AdE all’indirizzo di posta elettronica certificata.


LA CIRCOLARE N.33/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MODELLO ALLEGATO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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