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Cessione del credito e sconto in fattura post Decreto Cessioni: chi può ancora esercitarlo e per quali interventi edilizi

Il divieto generalizzato di cessione del credito o sconto in fattura, scattato dal 17 febbraio 2023, non si applica per i lavori anti barriere architettoniche, per gli interventi di ONLUS, cooperative, case popolari, per gli edifici danneggiati da terremoti ed altre calamità e per le varianti di lavori i cui titoli abilitativi erano stati presentati prima della 'data limite'.

Il Decreto Cessioni ha messo un primo punto di rottura alla discipina del Superbonus, introducendo a partire dallo scorso 17 febbraio 2023 il divieto generalizzato di esercitare una delle due opzioni alternative (cessione del credito e sconto in fattura) che hanno fatto da volano all'agevolazione edilizia più 'famosa' degli ultimi 3 anni.

Tra l'altro, il Governo per bocca del ministro Giorgetti ha fatto sapere che ulteriori proroghe, in materia di Superbonus (unifamiliari, condomini, ecc) non ci saranno nella prossima Legge di Bilancio, e allora vediamo - con l'aiuto dell'Agenzia delle Entrate e della circolare 27/E/2023 - quali sono le eccezioni, cioè per quali tipi di interventi (e per quali soggetti) è ancora oggi possibile cedere il credito o farsi scontare la fattura.

La deroga per gli interventi anti barriere architettoniche

Il generale divieto stabilito al comma 1 dell'articolo 2 del DL 11/2023 - spiega il Fisco - incontra una prima deroga (comma 1-bis) per le «spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022» per la realizzazione degli interventi (per i quali la detrazione spetta nella misura del 75 per cento):

  • finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;
  • di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • finalizzati allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell'impianto.

La deroga soggettiva al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito

La deroga è prevista dall'art.2 comma 3-bis del DL 11/2023: essa consente lesercizio dell’opzione di sconto in fattura e di cessione del credito d'imposta per i seguenti soggetti:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 266/1991, e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 383/2000.

Queste eccezioni quindi sono 'soggettive', cioè individuano i soggetti esclusi dal divieto, senza alcun riferimento all'oggetto. Ciò significa che detti soggetti possono continuare a esercitare l'opzione alternativa con riferimento sia al Superbonus sia ai bonus diversi dal Superbonus.

Unica condizione: devono risultare costituiti prima del 17 febbraio 2023.

L'esenzione per gli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici: serve il nesso causale

Il comma 3-quater dell'art.2 invece prevede un altro tipo di deroga, che consente di continuare a esercitare l'opzione alternativa per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Le disposizioni si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

La deroga per le varianti di interventi iniziati prima del 17 febbraio 2023

Altro importante chiarimento contenuto nella circolare 27/E/2023, figlio dell'interpretazione autentica del DL Cessioni, è quello secondo cui il diritto di opzione (cessione o sconto) spetta anche per le spese sostenute in relazione agli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell'edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari "in variante" alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto precedenti al 17 febbraio 2023.

La successiva presentazione di una variante al titolo originario, dunque, ai sensi dell’articolo 2-bis del Decreto Cessioni, non rileva ai fini del rispetto dei termini per l'applicabilità delle deroghe di cui sopra.

Per semplificare, spiegano le Entrate, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 2 del Decreto Cessioni:

  • le modifiche o le integrazioni al progetto iniziale;
  • la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori.

Tra l'altro, in caso di varianti in corso d'opera, queste possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione dell'originaria CILA presentata.

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