Cessione del credito e sconto in fattura, errata corrige: la remissione in bonis si fa così
I ritardatari in possesso dei requisiti per le detrazioni, non ancora 'controllati' dall'Agenzia delle Entrate, potranno effettuare l’adempimento relativo alla comunicazione del modello per la cessione del credito o lo sconto in fattura, utilizzando il modello di pagamento F24 Elide.
L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 33/E/2022 sulla responsabilità solidale alleggerita che abbiamo già avuto modo di approfondire, ha chiarito che, in presenza di determinate condizioni, è consentito l’invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione alternativa alla fruizione diretta (cioè cessione del credito o sconto in fattura) anche successivamente ai termini stabiliti dal provvedimento del 3 febbraio 2022 e dall’articolo 10 quater del DL Sostegni-Ter (4/2022) avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
Remissione in bonis: cos'è?
La risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 fornisce quindi le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, consentita, dalla circolare n. 33/2022, in caso di intempestiva comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto della detrazione diretta dei bonus edilizi (art. 121 DL 34/2020).
In pratica: se la violazione non è stata ancora constatata e non è iniziata alcuna attività di accertamento, il contribuente, che possiede i requisiti fissati dalle norme di riferimento, può trasmettere la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 471/1997, tramite F24 senza possibilità di compensazione (articolo 2, comma 1, DL 16/2012).
Come si fa
Per farlo dovrà utilizzare modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”, istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.
Nel modello, tra l’altro, va indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Per i dettagli, si rimanda alla risoluzione 58/E allegata al presente articolo e scaricabile in formato pdf previa registrazione al portale.
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