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Cessione del credito e sconto in fattura per spese negli anni 2022 e precedenti: comunicazioni entro il 31 marzo, asseverazioni ENEA entro il 24

Pratiche ENEA collegate alle opzioni alternative: per le comunicazioni di cessione del credito o sconto in fattura relative agli anni 2022 e precedenti in scadenza il prossimo 31 marzo, bisognerà presentare la relativa pratica ENEA al massimo entro il 24 marzo.

Il prossimo 31 marzo è una data abbastanza cruciale per il Superbonus e tutti i suoi 'fratelli' bonus edilizi: in attesa che emergano concrete novità in merito alla possibile proroga per la scadenza dei lavori sulle unifamiliari da ultimo disposto dal DL Aiuti-Quater (in sede di conversione in legge del DL Cessioni, si parla di un possibile spostamento al 30 giugno, ma intanto il tempo corre e la data limite si avvicina..), sappiamo che:

  • il 31 marzo 2023 scade il termine per prendere il Superbonus al 110% per le villette e le unità autonome ed indipendenti i cui lavori siano stati realizzati per almeno il 30% al 30 settembre 2022. Ciò significa che le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL) prenderanno il Superbonus nella vecchia aliquota maggiorata per le spese sostenute fino al 31 marzo. Attenzione: spese sostenute non significa lavori completamente terminati, visto che si ragiona col criterio di cassa. Ovviamente, attendiamo conferme sui 3 mesi ulteriori di proroga che il Governo sembra aver avvallato, ma al momento le cose stanno così;
  • entro la stessa data del 31 marzo scade anche il termine entro il quale comunicare al Fisco le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici per quel che riguarda le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021. Questo in virtù della proroga concessa, in ultimo, dal DL Milleproroghe convertito in legge. I soggetti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il Superbonus, sono infatti tenuti a comunicare al Fisco l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 e del 12 novembre 2021). L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 ottobre 2020, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Quindi, per le spese dell'anno 2022 ma anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, ci sono 15 giorni in più di tempo per le comunicazioni di cui sopra.

Pratiche ENEA collegate alle cessioni entro il 24 marzo

Collegata alla seconda scadenza, ce n'è poi un'altra, relativa alla cd. pratica ENEA (asseverazione ENEA): come infatti ribadito dall'Agenzia delle Entrate in svariati provvedimenti e circolari, la comunicazione delle cessioni deve essere inviata «a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione».

Le opzioni di cui sopra - quelle in scadenza al 31 marzo - devono quindi tenere conto di questi 5 giorni perché l'ENEA, una volta perfezionato il meccanismo dell'asseverazione (che serve, ad esempio, in caso di Ecobonus ma anche SuperEcobonus), trasmette al Fisco i dati sulla congruità delle spese e il rispetto dei requisiti da parte di determinati lavori edilizi).

Le Entrate, poi, effetueranno un controllo incrociato tra comunicazioni e asseverazioni: per questo, è importante aver peferzionato la pratica ENEA entro 5 giorni lavorativi precedenti al 31 marzo, cioè - calendario alla mano - al massimo entro il 24 marzo 2023.

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