Cessione del credito e sconto in fattura bonus edilizi: le regole per la deroga al blocco
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sulla misura di favore che ha previsto delle eccezioni al generale divieto di utilizzare le opzioni alternative alla detrazione per i bonus edilizi: la deroga prevista dall'art. 1, comma 5, del DL 39/2024 si applica esclusivamente ai costi effettivamente sostenuti entro il 30 marzo 2024 e direttamente riferibili alla realizzazione concreta degli interventi edilizi agevolati.
Ci sono regole precise e paletti 'tassativi' sulla deroga alla regola del blocco totale della cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi, che sappiamo essere 'scattata' dal 17 febbraio 2023 in virtù di quanto disposto dal DL Cessioni (11/2023).
Lo stesso decreto, però, ha concesso una deroga al blocco sopracitato per determinati interventi, nello specifico in caso di presentazione del titolo abilitativo in data anteriore al 17 febbraio 2023, ma poi il DL 39/2024 ha introdotto il requisito obbligatorio del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati al 30 marzo 2024.
In tre risposte correlate, le n.103, 104 e 105 del 15 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha quindi fornito imteressanti (e importanti) chiarmenti sulla disposizione che ha previsto il blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito dei bonus edilizi, con particolare riguardo alla deroga da applicare alle sole ipotesi espressamente indicate dalla norma.
Sconto in fattura e cessione del credito: cosa è cambiato nel corso del tempo?
L'Agenzia delle Entrate ricorda che il Decreto Rilancio (art.121 del DL 34/2020) ha introdotto, per gli anni dal 2020 al 2024, la possibilità di scegliere un'opzione alternativa diversa dalla fruizione diretta (appunto, sconto in fattura o cessione del credito) in riferimento a spese agevolabili con Superbonus, Bonus Ristrutturazioni, Eco e Sismabonus, Bonus fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Le due opzioni non possono più essere esercitate dal 17 febbraio 2023, in virtù di quanto disposto, appunto, dal DL Cessioni (11/2023). E' stata poi introdotta una limitazione alla portata della precedente disposizione, ammettendo delle deroghe al divieto (articolo 2, comma 2, del DL 11/2023). In pratica il veto sull'utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura non opera se in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulti presentata la Cila;
- per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e sia presentata la Cila;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.
Poi è intervenuto anche il DL 39/2024, inserendo un'ulteriore restrizione, cioè prevedendo che la deroga non vale se, nonostante il requisito sui titoli abilitativi richiesti antecedentemente alla data di entrata in vigore del DL 11/2023, cioè al 17 febbraio 2023, sia stato rispettato, alla data del 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa risultante da fattura per lavori già effettuati.
Insomma, le cd. CILA-S dormienti non possono beneficiare della deroga.
Versamento tassa per occupazione del suolo pubblico: non rientra tra le spese 'dimostrative'
La risposta n.103 si riferisce al caso di una società che nel 2023 ha acquistato un edificio cielo-terra con l’intento di ristrutturarlo e successivamente rivenderlo. Segnala che nel 2021 il precedente proprietario aveva presentato regolare SCIA per l’avvio dei lavori e che, nel 2022, era stato effettuato il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico in relazione al cantiere.
La società chiede quindi se tale pagamento possa essere considerato idoneo, ai sensi dell'art.1, comma 5, del DL 39/2024, a consentire l’accesso alle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito da parte dell’impresa incaricata dei lavori.
Secondo l'Agenzia delle Entrate, però, il versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico non rientra tra le spese che dimostrano l'effettivo avvio dell'intervento edilizio, in quanto non direttamente connesso alla realizzazione materiale delle opere. Pertanto, la ditta esecutrice non potrà beneficiare dell'eccezione al blocco delle opzioni alternative alla detrazione, in quanto il presupposto richiesto dalla norma non risulta soddisfatto.
Anche il computo metrico non è tra le spese utili ai fini della deroga
Il caso della risposta n.104/2025 riguarda uno studio tecnico di ingegneria e architettura che, nel corso del 2022, ha curato la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento volto alla riduzione del rischio sismico per conto di un condominio.
Il professionista riferisce di aver provveduto anche alla presentazione della CILA e di aver svolto tutte le attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza previste dalla normativa vigente.
Il quesito riguarda la possibilità, per il condominio, di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alla spesa sostenuta per prestazioni tecniche iniziali, in particolare per la redazione del computo metrico estimativo.
Il Fisco, però, esclude anche in questo caso la possibilità di accedere alle due opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione.
Secondo quanto chiarito, infatti, la deroga prevista dall'art. 1, comma 5, del DL 39/2024 si applica esclusivamente ai costi effettivamente sostenuti entro il 30 marzo 2024 e direttamente riferibili alla realizzazione concreta degli interventi edilizi agevolati.
Ne deriva che il computo metrico, pur essendo un’attività propedeutica, non rientra tra le spese considerate valide ai fini dell’applicazione della deroga, in quanto non è parte integrante dell’esecuzione materiale dei lavori.
Oneri di urbanizzazione: non riguardano la materiale esecuzione degli interventi edilizi
Infine, il caso della risposta n.105 riguarda una start-up che ha stipulato, in data 17 gennaio 2024, un contratto di appalto con funzione di general contractor per la ristrutturazione di un complesso immobiliare.
La società comunica che i lavori sono stati regolarmente autorizzati tramite SCIA presentata il 21 novembre 2022 e che, in data 19 febbraio 2024, il committente ha provveduto al versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria. Successivamente, il 27 marzo 2024, il subappaltatore ha emesso fattura per le opere di demolizione e, il 31 marzo 2024, per altri lavori tra cui il taglio del calcestruzzo. Tuttavia, a eccezione degli oneri versati, non risultano pagamenti effettuati entro il 30 marzo 2024, essendo le prestazioni semplicemente fatturate ma non saldate.
Si chiede, quindi, se queste spese possano rientrare tra quelle che consentono ancora l’accesso alle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Anche in questo caso il parere è negativo, in quanto la deroga al divieto generalizzato di utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta si applica solo a fronte di spese effettivamente sostenute, documentate da fatture e riferite a lavori già eseguiti entro il 30 marzo 2024.
I costi relativi agli oneri di urbanizzazione non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini della deroga concessa dal comma 5 art.1 DL 39/2024, in quanto non riguardano la materiale esecuzione di interventi edilizi.
LE TRE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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