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Cessione del credito dei Bonus: a che punto siamo

Superbonus 110% e bonus edilizi: ripartiranno mai le cessioni? Dopo la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, il comparto delle costruzioni si interroga sulle possibilità di sblocco dei crediti edilizi. Una travagliata storia italiana…

La cessione del credito spiegata in dettaglio

A fronte dell’effettuazione di interventi e/o lavori specifici volti al recupero, al restauro, al risanamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici a prevalente destinazione residenziale e non, interventi che permettano di conseguire un risparmio o un efficientamento energetico e/o un miglioramento della resistenza sismica lo Stato riconosce al contribuente che ha sostenuto le spese di questi interventi, un «rimborso» sotto forma di credito d’imposta, ovvero nella possibilità di scalare, togliere, scontare, ogni anno per un certo numero di anni successivi (a seconda del tipo di bonus) una certa cifra dall’ammontare delle imposte che si dovrebbero pagare.
La detrazione è la classica modalità di utilizzo del bonus fiscale in materia edile, caratterizzata dalla necessità di disporre, possibilmente in tutti gli anni previsti dal legislatore, di un carico impositivo ordinario capiente ai fini dello sfruttamento del beneficio, scontando il fatto che redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva non servono a questi fini.
La possibilità di cedere ad altri questo credito d’imposta riconosciuto dallo Stato, a fronte ovviamente di un pagamento in liquidità, o la possibilità di trasferirlo con lo sconto in fattura direttamente ai fornitori al posto del pagamento con bonifico, è sicuramente uno dei punti cardine introdotti dal DL Rilancio 34/2020. Queste opzioni infatti sono state particolarmente ampliate ed estese rispetto al passato. Il combinato di questi due strumenti permette infatti di realizzare gli interventi ammissibili in maniera praticamente gratuita.

Con la cessione del credito, il cittadino, una volta effettuati i lavori, può “vendere” la sua detrazione fiscale ad un ente terzo, come per esempio una banca, presentando ad essa il visto di conformità, l’accertamento tecnico del rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa del bonus e le fatture relative alle spese per gli interventi. Egli stipula un accordo con la banca a cui trasferisce il suo credito ricevendo in cambio da essa un pagamento in liquidità, di ammontare inferiore rispetto al valore nominale del credito stesso poiché la banca, logicamente, trattiene per sé una fee come compenso per aver svolto questo servizio. La banca a questo punto potrà utilizzare lei stessa questo credito per diminuire le sue imposte dovute ogni anno allo Stato.
Alternativamente, ma in maniera logica molto simile, il cittadino può richiedere al fornitore dell’intervento uno sconto in fattura prima dell’inizio o in qualsiasi stato intermedio di avanzamento dei lavori. L’ammontare dello sconto che può essere applicato equivale alla spesa detraibile dall’agevolazione (es. per Ecobonus 65%, lo sconto può essere applicato fino al 65% massimo della spesa totale). Il fornitore così anticipa tutto il lavoro e recupererà i soldi compensando il credito acquisito dal cliente con le proprie imposte, o a sua volta cedendo il credito ad una banca.

Cessione del credito: le tappe

La possibilità di optare per la cessione del credito è stata inizialmente introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Era utilizzabile solo in caso di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e solo nel caso in cui il soggetto intestatario era incapiente, ovvero non pagava abbastanza tasse da cui detrarre le spese. La legge di bilancio 2017 ha esteso tale possibilità a tutti i contribuenti e non solo ai soggetti “no tax area”. Essa però veniva concessa solo per i lavori che beneficiano del 70% e del 75%, da realizzarsi sulle parti comuni dei condomini. In seguito, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha poi esteso la cessione del credito anche per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il DL 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha previsto la possibilità di optare per la cessione del credito anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Bonus casa), tra cui rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici.

Con il DL 34/2020 (il famoso Decreto Rilancio) la cessione del credito è stata resa globale, coinvolgendo la totalità dei bonus fiscali con la sola esclusione del bonus mobili e del bonus verde. Cadono infatti le restrizioni previste negli anni precedenti e si apre alla circolazione dei crediti che potranno anche essere ceduti alle banche e alle altre società finanziarie.

Nei primi mesi dopo l’entrata in vigore del DL 34/2020, il mercato dell’edilizia ha conosciuto sviluppi ed espansioni mai viste prima, le banche acquistavano in libertà i crediti d’imposta dei cittadini e delle imprese che avevano concesso lo sconto in fattura poiché esse potevano farli circolare liberamente, scambiandoseli tra di loro e con altri soggetti come se fossero una vera e propria moneta, una vera e propria “banconota non cartacea”. A seguito delle denunce dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate nell’autunno del 2021 che hanno portato a galla diversi miliardi di euro di truffe legate a questi meccanismi dei bonus fiscali edilizi (crediti d’imposta esistenti sui cassetti fiscali, ma in realtà inesistenti poiché il soggetto originario non ne aveva diritto, o poiché i lavori denunciati erano in realtà mai stati svolti, o perché le fatture di spesa presentate erano false…), il Governo decise di intervenire per combattere e limitare queste pratiche deleterie con il DL 11 novembre 2021, n. 157, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”. Tale decreto legge, oltre a fornire all’Agenzia delle Entrate maggiori poteri di controllo, estese l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il credito derivato da lavori rientranti nel Superbonus 110% venisse utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi e fu esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura per tutti gli altri lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%. Parallelamente, venne esteso a tutti i bonus edilizi anche l’obbligo di asseverazione tecnica della congruità delle spese. Un’ulteriore e decisiva stretta alla libera circolazione di questi crediti d’imposta, fu data con il DL “Sostegni-ter” (n. 4/2022) del 27 gennaio 2022. Il giro di vite prevedeva che ancora per i beneficiari della detrazione la possibilità di cedere il credito generato ad altri soggetti, come le banche, ma questi soggetti che lo acquistavano a loro volta non potevano più cederlo. I fornitori che decidevano di praticare lo sconto in fattura, potevano a loro volta cederlo ad altri soggetti, ma a questi ultimi fu impedito di cederlo ulteriormente. Una sola cessione, quindi, poi obbligo di usarli in detrazione e non più in libera circolazione.

I correttivi effettuati

Come è facile immaginare, il mercato si bloccò in maniera quasi totale, mettendo alle strette molti dei soggetti coinvolti in questa filiera. Dopo la limitazione a una sola cessione prevista con il Decreto Sostegni-ter, per cercare di sbloccare di nuovo gli acquisti senza ridare a tutti il via libera infinito, l’art. 1 del successivo DL. 13/2022 convertito poi in legge all’art. 28 della L. 25 del 28 marzo 2022, ha concesso la possibilità di effettuare fino a tre cessioni dei crediti d’imposta, purché la seconda e la terza fossero effettuate esclusivamente in favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni. Alla luce di queste modifiche però, gran parte degli operatori ha comunque rallentato o addirittura sospeso l’acquisto dei crediti derivanti dai bonus edilizi. A causa dell’elevato volume di operazioni e delle regole che hanno introdotto limiti alla cedibilità dei crediti, banche e imprese assicurative hanno dovuto valutare con precisione la loro capacità di compensare i crediti negli anni futuri, in particolar modo nel triennio 2024-2026, in cui si concentreranno le quote del bonus 110% unitamente a quelle degli altri bonus fiscali all’edilizia.

A fronte di ciò, è stato effettuato un nuovo e successivo intervento correttivo da parte del Governo, inserito nel DL n. 17/2022, c.d. decreto Bollette/Energia, poi convertito con la legge n. 34/2022. La modifica prevedeva la facoltà per le banche di effettuare una ulteriore quarta cessione, introducendo però al contempo due importanti limitazioni. La prima consisteva nell’obbligo di aver previamente esaurito le possibilità di cessione ad altro soggetto vigilato: per cedere ai propri correntisti la banca doveva aver quindi acquistato quel credito da un altro operatore vigilato e aver concluso il ciclo delle tre cessioni previste. La seconda riguardava l’impossibilità di frazionare questi crediti limitando di fatto il mercato ai pochi correntisti disposti ad acquistare un credito di durata pluriennale. Questo intervento comunque non risolse la situazione, delineando al contrario una soluzione difficilmente attuabile.

Un ulteriore intervento correttivo è stato quindi messo in atto con il Decreto Aiuti, approvato il 5 maggio 2022, il quale, di fatto, cancella la quarta cessione così come prevista dalla legge di conversione del decreto Bollette, introducendo la possibilità di effettuare una cessione “anticipata” verso alcuni tipi di correntisti. Banche e società appartenenti a gruppi bancari, ora possono sempre (quindi, anche prima del quarto passaggio) effettuare cessioni «a favore dei clienti professionali privati», che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il “sempre consentito” modifica la precedente disposizione che prevedeva la quarta cessione nei soli casi in cui fossero esaurite le tre cessioni precedenti. L’ulteriore novità introdotta riguarda i soggetti coinvolti, che potranno essere solo soggetti qualificati professionali privati, fra gli altri: banche, imprese di investimento, istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo, fondi pensione, agenti di cambio e, soprattutto, imprese che abbiano determinate caratteristiche, come un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro, che potranno acquistare i crediti per detrarli nei propri F24. L’altro nodo che rimase dunque aperto riguardava il frazionamento dei crediti a causa del divieto di cessioni frazionate in vigore dal primo maggio. In questo modo, infatti, la cessione ai clienti delle banche viene estremamente depotenziata, perché è possibile comprare solo il credito relativo al bonus fiscale per l’intero, secondo la sua scansione originaria (nel caso di un 110%, quattro o cinque anni).

Sul punto intervenne il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini che, in un convegno organizzato a Venezia si allineò a quanto spiegato dal ministro dell’economia Daniele Franco in una risposta ad un question time alla Camera. Sarà possibile la cessione frazionata di un singolo anno, il divieto scatterà solo per il frazionamento di importi minori all’interno dell’annualità (si potrà vendere una quota annuale da 10 mila euro ma non mille euro contenuti in quella quota). Questo perché i codici identificativi dei crediti, introdotti per evitare le frodi, consentiranno comunque il tracciamento degli stessi anche se divisi per annualità.

Gli ultimi sviluppi

Arrivando infine in tempi più recenti, l’ultima “mazzata” arriva con il DL 115 del 09/08/2022, cd. “Decreto Aiuti-bis” e rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, entrato in vigore il 10/08/2022.

Nel testo del comma 6 dell’articolo 121, si può leggere che “…il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”.

La conversione in Legge 21 settembre 2022, n. 142, di questo Decreto Aiuti-bis ha portato una mitigazione degli effetti della responsabilità solidale che riguarda la cessione del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.

Responsabilità solidale dei cessionari in caso di concorso nelle violazioni, da sempre presente all'interno del Decreto Rilancio, ma che è tornata alla ribalta grazie (o a causa) della circolare n. 23/E pubblicata il 23 giugno 2022 dall'Agenzia delle Entrate, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito "ulteriori chiarimenti" sulle detrazione fiscali del 110% e sull'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Il dubbio sul concetto di diligenza nella verifica dei profili oggettivi e soggettivi ha ulteriormente bloccato il mercato dei crediti edilizi. Ciò che fece molto discutere è stato il paragrafo 5.3 della circolare 23/E dedicato all'attività di controllo e ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. Responsabilità che "dovrebbero" essere definite all'interno dell'art. 121 del Decreto Rilancio, più specificamente nei commi da 4 a 7, presenti da sempre e che almeno fino al 22 giugno 2022 non hanno mai destato particolari preoccupazioni.

L'unico dubbio, che fino alla circolare non aveva prodotto alcun effetto, che era rimasto verteva sul come interpretare quel concorso nella violazione e su come e perché fornitori e cessionari dovessero essere solidalmente responsabili di un credito sul quale esistono asseverazioni, attestazioni, visto di conformità e sono caricati sulla piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate che effettua tutti i controlli prima che possa essere ceduto. Questo dubbio sul concetto di diligenza nella verifica dei profili oggettivi e soggettivi ha ulteriormente bloccato il mercato dei crediti edilizi.

Cessione del credito dopo la conversione in legge del Decreto Aiuti Bis

Il testo della Legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, (in G.U. 21/09/2022, n. 221), come abbiamo detto, si spera risolva il problema del blocco dei crediti edilizi alleggerendo il concetto di responsabilità in solido dei cessionari. L'Art. 33-bis prevede di inserire due nuovi commi all'art. 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti).

Il comma 1-bis.1 ridefinisce il concetto di concorso nella violazione limitandola al “dolo e colpa grave” disponendo che questa nuova definizione si applichi alla cessione dei crediti maturati da interventi di Superbonus 110%.

Il comma 1-bis.2. riguarda, invece, tutti gli altri crediti sorti prima degli obblighi introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode). Per questi crediti il cessionario, a condizione che non sia una banca, un istituto di credito o una assicurazione, per ottenere le limitazioni della responsabilità solidale ai soli casi di dolo e colpa grave, acquisisce ora per allora la documentazione di cui al comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa sostenuta.

Queste modifiche avranno un effetto sulla riapertura delle cessioni?

Ad ora è difficile prevederlo, a pochi giorni dall’entrata in vigore di questa legge, potremo valutarlo solo tra qualche settimana quando gli istituti di credito avranno svolto le loro valutazioni su queste nuove norme. Una domanda senza dubbio molto interessante, a cui si dovrebbe affiancare il punto di vista dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che recentemente ha commentato le modifiche arrivate dal Decreto Aiuti-bis, parlando di un passo avanti per riavviare il mercato degli acquisti di tali bonus, ma auspicando anche un intervento interpretativo da parte dell’Autorità Fiscale, che adegui e “ammorbidisca” il contenuto della sua circolare 23/E del giugno 2022.
Molti cantieri sono già stati conclusi, altri sono ancora in corso d'opera, per alcuni il fine lavori è un obiettivo difficilmente raggiungibile. Tutti (almeno quelli del 2022) hanno in comune un aspetto: nessuno (o in pochi e a condizioni assurde) vuole più acquistare crediti indiretti, maturati cioè da sconto in fattura. Con la triste conseguenza che molte imprese hanno realizzato lavori guadagnandoci in cambio crediti non monetizzabili. per riqualificare immobili privati. Ma anche una misura che fino ai nostri giorni ha sviluppato numeri mai visti in un settore in crisi dal 2006.

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