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Cessione del credito bonus edilizi: comunicazione dell'opzione entro il 17 marzo 2025

L'invio della comunicazione per l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura sulle spese con bonus edilizi può essere effettuato direttamente dal  beneficiario, dagli amministratori di condominio o dagli intermediari abilitati.

Mancano veramente pochissimi giorni all'ultimo termine utile per la comunicazione delle opzioni di cesione del credito o di sconto in fattura sulle spese con bonus edilizi (Bonus Ristrutturazioni, Superbonus, Eco e Sismabonus) relative all'anno 2024.

Si tratta delle ultime spese 'trasferibili' con tali modalità, dopodiché resterà solo la strada della detrazione diretta. Ma andiamo per ordine.

 

La scadenza: invio entro il 17 marzo

Entro lunedì 17 marzo beneficiari, amministratori di condominio e intermediari dovranno compilare e inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione relativa alla cessione del credito o sconto in fattura.

Si tratta della comunicazione di opzione ex art.121 del DL 34/2020, con riferimento alle spese sostenute nel 2024.

Teoricamente la dead-line sarebbe il 16 marzo, ma cadendo di domenica, slitta tutto di un giorno.

Il termine è inderogabile, in quanto il mancato invio dell'istanza non sarà sanabile neppure con l'istituto della remissione in bonis, che il DL 39/2024 (DL Superbonus) ha abolito per questo tipo di adempimento.

 

Aggiornamento del software e perimetro dell'adempimento

Per far fronte all'adempimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento del software stand-alone (disponibile sul portale AdE) per la compilazione e l'invio delle comunicazioni delle opzioni relative ai bonus edilizi e Superbonus (prime cessioni e sconti in fattura) per le spese sostenute (anche nel 2025).

L'adempimento riguarda sia gli interventi sulle singole unità che quelli sulle parti comuni degli edifici.

Le ricevute con l'esito dell'invio telematico saranno rese disponibili entro cinque giorni dall'invio del file.

L'invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal  beneficiario, dagli amministratori di condominio o dagli intermediari abilitati.

Il software Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus permette la compilazione della comunicazione sia dei lavori effettuati sulle singole unità immobiliari sia degli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici e crea il relativo file da inviare telematicamente, e utilizza una tecnologia che consente agli utenti di usufruire delle applicazioni direttamente dal web con la certezza di accedere automaticamente alla versione più aggiornata.

 

Cessione del credito o sconto in fattura: chi ci rientra?

Prima di tutto, è necessario verificare di non rientrare nel blocco delle cessioni operato dai decreti-legge 11/2023 e 39/2024: in primis, è necessario che gli interventi di cui trattasi siano stati realizzati con un titolo abilitativo presentato entro il 17 febbraio 2023.

Il primo divieto di cessione del credito o sconto in fattura, scattato dal 17 febbraio 2023, non si applicava infatti per i lavori anti barriere architettoniche (per spese fino al 31/12/2023), per gli interventi di ONLUS, cooperative, case popolari, per gli edifici danneggiati da terremoti ed altre calamità e per le varianti di lavori i cui titoli abilitativi erano stati presentati prima della 'data limite'.

Poi è intervenuto il DL Superbonus (fine marzo 2024) ha bloccare definitivamente la possibilità di optare per le opzioni alternative (divieto generalizzato totale).

Il blocco è inoltre scattato anche per le CILA-S dormienti del marzo 2024 (interventi condominiali), cioè servivano spese documentate con precisa fattura entro il 30 marzo 2024 per poter ancora esercitare l'opzione.

Infatti, riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, il comma 5 dell'art.1 del DL 39/2024 ha disposto che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista (dal comma 2) non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia:

  • a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila;
  • b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
  • c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

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