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Cessione del credito allargata Superbonus e ristrutturazione edilizia beni tutelati: le novità del DL Aiuti

Il nuovo articolo 14 del DL 50/2022, in fase di conversione, dispone che le banche possano cedere il credito a tutte le Partite Iva e richiede il permesso di costruire anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati.

Il Decreto Aiuti sta per arrivare al traguardo della conversione in legge con due modifiche di assoluta importanza per l'edilizia: contenute entrambe nell'articolo 14 modificato dalla Camera in sede referente (AC 3614-A, disponibile in allegato), riguardano la cessione del credito dei bonus edilizi e la definizione di ristrutturazione edilizia.

Con l'aiuto del dossier del Servizio studi della Camera analizziamo le novità, evidenziando che esse entreranno in vigore solamente dopo la conversione in legge - con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - del DL 50/2022. Il testo infatti deve essere approvato dai due rami del Parlamento prima della conversione definitiva.

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Proroga Superbonus: completamento del 30% dei lavori per le unifamiliari entro il 30/9/2022

Sappiamo che l'articolo 14, che avevamo già esaminato in sede di pubblicazione del DL 50 in Gazzetta Ufficiale , proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.

Di quali edifici parliamo? Dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (villette o case unifamiliari).

La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

Ergo: i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30 per cento, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.

Cessione del credito: allargamento del perimetro per le banche

La disposizione - e qui sta la novità rispetto al primo testo - interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

Più nello specifico, si va a sostituire l'ultimo periodo dell'art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020: in tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori).

Le nuove disposizioni si applicano anche alle cessioni o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b), cioè 3).

Il comma 3 del provvedimento in esame precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Definizione di ristrutturazione edilizia

L’articolo 14, comma 1-ter, introdotto in sede referente, estende invece la previsione della necessità del permesso di costruire (prevista attualmente, al ricorrere di determinate condizioni, per interventi di ristrutturazione edilizia su edifici situati in aree naturalistiche tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004) anche agli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano ad oggetto beni immobili tutelati ai sensi del citato art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D. Lgs. 42/2004 (ossia i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico) qualora detti interventi comportino demolizione e ricostruzione con modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure incrementi di volumetria.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL AIUTI, NON ANCORA IN VIGORE (SERVE L'APPROVAZIONE DI CAMERA E SENATO), E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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