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Cessione dei crediti Superbonus illegale per costituzione di condominio fittizio: l'Agenzia delle Entrate blocca la comunicazione

La CGT Trieste ha affermato che, in caso di elusione fiscale per abuso del diritto, è legittimo il provvedimento, notificato dall'Agenzia delle Entrate, di annullamento della comunicazione di cessione del credito formulata dal condominio

Se si appura l'esistenza di un condominio 'fittizio', cioè creato ad arte per beneficiare del Superbonus al 100% e per poi optare per la cessione del credito, è legittimo l'annullamento della comunicazione ex art. 121 del DL n. 34/2020 (cioè la comunicazione di invio della scelta dell'opzione alternativa) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo ha sancito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste nella sentenza 81 dello scorso 11 aprile, che ha rigettato il ricorso del Condominio in questione, confermando in toto l'operato del Fisco e confermando come, in presenza di situazioni rischiose, dubbie e potenzialmente 'truffaldine', l'Agenzia delle Entrate automaticamente può bloccare la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Annullamento della comunicazione di cessione del credito e condominio fittizio

La motivazione dell'annullamento della comunicazione da parte del Fisco risiedeva nella circostanza che "l'intestazione dell'immobile a persone fisiche" fosse "un escamotage per fruire del bonus non spettanti all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione" apparendo infatti "evidente che quest'ultima...in luogo di acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita (circostanza che non consentiva la fruizione di superbonus)", avrebbe "fatto acquistare l'immobile ai suoi familiari i quali" avrebbero "costituito il condominio e affidato i lavori per gli interventi alla società potendo così beneficare del superbonus 110%".

Il software per 'scovare' le possibili frodi

La CGT evidenzia che, per scongiurare le possibili frodi in materia di cessioni dei crediti, il legislatore ha previsto, in un momento successivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, di rafforzare i controlli preventivi tramite lo sviluppo di procedure automatizzate, con software e lo sviluppo di appositi algoritmi, che intercettassero eventuali anomalie ed in quest'ottica l'art. 1 della legge n. 234/2021 ha novellato l'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, prevedendo la possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli effetti di quelle comunicazioni di cessione del credito, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio.

Ed è proprio quello che è successo in questo caso: a seguito del blocco della cessione di cui trattasi, disposto a livello centrale dal software, l'Ufficio del Fisco ha proceduto al controllo della posizione accertando svariati profili di rischio.

Il blocco della cessione del credito

Considerati gli elementi di rischio emersi (per la lettura dei quali rimandiamo al testo integrale della sentenza), l'Ufficio dell'AdE ha pertanto confermato il blocco già disposto a livello centrale, riservandosi di attivare gli opportuni controlli in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato comma 2 dell'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, apparendo in effetti plausibile il fatto che la società, anziché acquisire direttamente l'immobile e procedere alla sua ristrutturazione e risanamento conservativo per la successiva rivendita (circostanza che non avrebbe consentito la fruizione del c.d. superbonus giusto il disposto del comma 9 dell'art. 119 del DL n. 34/2020), avesse ideato le operazioni descritte per poter fruire dell'agevolazione.

La scoperta del condominio fittizio

Infatti, cedendo i contratti preliminari, facendo contestualmente acquistare le 9 unità immobiliari a tre propri congiunti (moglie, madre e suocera) e creando, quindi, i presupposti del condominio, è stato infatti possibile accedere al Superbonus e dunque avere accesso al sopra citato meccanismo di cessione del credito.

Insomma: risulta evidente, sulla base degli accertamenti svolti dalle Entrate, che la società era la effettiva acquirente e proprietaria dell'immobile, poi intestato ad altri soggetti, tutti parenti dell'architetto collegato alla srl, esclusivamente al fine di costituire un formale ma fasullo condominio e quindi, in ultima analisi, costituire un escamotage per aggirare il divieto, previsto dalla legge agevolativa, di riconoscere il beneficio all'impresa appaltatrice nel caso di acquisto diretto dell'immobile e sua successiva ristrutturazione.

Qui è cioè evidente che l'impresa acquirente ed appaltatrice dei lavori, con le varie cessioni e compravendite, ha avuto il solo scopo di simulare la costituzione di un condominio in modo da poter accedere non solo al "superbonus 110%" ma, utilizzando la modalità di cessione del credito, realizzare la completa ristrutturazione di un immobile, acquistato in stato fatiscente ed inagibile, a totale spese dello Stato.

Il beneficio fiscale in questione è stato concesso ai condomini ma sul presupposto della loro reale esistenza e che quindi fossero esistenti, al momento dell'accesso al beneficio, parti comuni, impianti comuni, che lo stesso fosse utilizzato almeno da una parte dei condomini e che quindi fosse agibile; mentre, in realtà, l'immobile in questione, anche alla data odierna, è edificio disabitato e in pessime condizioni, in via di ristrutturazione.

Insomma: qui un condominio effettivo non c'è.

Ma non solo: l'AdE osserva che l'accesso al beneficio potrebbe essere fruibile anche da parte di soggetti titolari di
reddito di impresa
, ma solo nel caso che tali soggetti siano anche condomini e siano chiamati a partecipare alla
ripartizione delle spese riguardanti le parti comuni.

Elusione fiscale per abuso del diritto: la comunicazione di cessione del credito va bloccata

Si arriva dunque al finale: è riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto.

E, siccome, proprio per evitare aggiramenti della normativa agevolativa il legislatore con la modifica dell'art. 122/bis del DL 34/2020 (in vigore dal 1.1.2022) ha autorizzato le Entrate ad effettuare controlli preventivi sulla cessione dei crediti fiscali sulla base dei dati risultanti dalle banche dati, di fronte alle evidenti anomalie riscontrate, secondo la CGT Trieste, appaiono del tutto condivisibili e legittimi i provvedimenti di sospensione e di conferma della sospensione emessi dal Fisco nei confronti della comunicazione di cessione del credito formulata dal ricorrente condominio.


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