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Cessione dei crediti successive alla prima: le istruzioni per rifiutare quelle già accettate

L'Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulle modalità per richiedere il rifiuto delle cessioni dei crediti già accettate, successive alla prima o allo sconto in fattura. Si utilizza un apposito modello.

Come rifiutare la cessione del credito successiva alla prima già accettata per errore del cessionario o perché la si vuole annullare?

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare 6/E/2024 dell'8 marzo, che segue la 33/E del 6 ottobre 2022 che aveva fornito le istruzioni per richiedere l’annullamento dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.

Il documento odierno, quindi, chiarisce le soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 34/2020.

Sappiamo, in ogni caso, che dal 17 febbraio 2023, in virtù delle novità apportate dal DL Cessioni, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono state sensibilmente ridotte.

 

Annullamento cessioni successive alle prime: le istruzioni del Fisco

Nella circolare, l'AdE chiarisce come comportarsi, nello specifico, nei casi in cui:

  • a) la cessione successiva alla prima sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • b) il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In ambo i casi, cedente e cessionario dovranno richiedere al Fisco il 'rifiuto' della cessione già accettata, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che andrà inviato all'indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

In caso di firma autografa, serve anche la copia del documento di identità dei sottoscrittori.

 

Crediti tracciabili e non tracciabili

Inoltre, le Entrate aggiungono che:

  • nel caso in cui la cessione faccia riferimento a crediti tracciabili (i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, CHE non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione), è possibile respingere la transazione per ogni singola rata del credito, a condizione che la stessa non sia stata ulteriormente ceduta o destinata all'utilizzo in compensazione tramite il modello F24. L'opzione per l'utilizzo del credito mediante il modello F24 può essere revocata tramite la specifica funzione disponibile sulla Piattaforma, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
  • nel caso dei crediti non tracciabili, il cessionario deve avere un credito residuo sufficiente per la categoria e l'anno di riferimento indicati, poiché il suo plafond sarà ridotto di un importo corrispondente.

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l'operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata.

NB - Il rifiuto - evidenzia l'Agenzia - rimuove gli effetti dell'erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.

In entrambi i casi, conclusasi positivamente l'operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell'eventuale ulteriore cessione o dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

 

Comunicazione dei crediti non utilizzabili

Infine, si spiega che se il cessionario vuole comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare (art.25 comma 1 DL 104/2023), dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2023.

L'applicazione di quest'ultima procedura, a  differenza della soluzione operativa di annullamento/cancellazione,
comporta la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario senza implicare il suo ritorno al cedente.


LA CIRCOLARE 6/E/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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