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Cessione credito Superbonus 110%: le regole per il professionista forfetario incapiente

Agenzia delle Entrate: l’applicazione di un’imposta sostitutiva e l’impossibilità di operare la detrazione non ostacolano il beneficio e possono essere superate con uno sconto in fattura o con il trasferimento a terzi

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Il libero professionista a regime forfetario, incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali, può cedere alla banca il credito d’imposta corrispondente al maxi-bonus del 110% spettante per la ristrutturazione di un immobile situato in una zona sismica interessata dall’agevolazione.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 514 del 2 novembre 2020, riferita alla richiesta per una ristrutturazione con rispetto dei requisiti previsti dal Sismabonus e opzione per la cessione del relativo credito a una banca ex articolo 121 DL 34/2020.

Il contribuente fa presente che negli anni 2019, 2020 e seguenti ha svolto e svolgerà la sua attività in regime forfetario e che non possiede capienza Irpef per poter beneficiare delle detrazioni relative alla suddetta agevolazione. Il professionista, considerata la ratio della norma, ritiene di poter versare l'imposta sostitutiva prevista per il forfettario senza dover rinunciare all’agevolazione attraverso la cessione della corrispondente somma a un istituto di credito.

Dopo aver, come di prassi, riepilogato tutta la normativa aggiornata sul Superbonus, il Fisco evidenzia che, per i forfetari i quali non possono sfruttare l’agevolazione tramite detrazione dall’imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi perché sottoposti, appunto, alla tassazione forfetaria del reddito, rimangono accessibili le altre opzioni previste dal più volte richiamato art.121 (sconto in fattura o cessione del credito d’imposta).

Si richiama quindi la circolare 24/E/2020, secondo la quale “non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”.

In definitiva, il professionista a regime forfetario può avvalersi dell'opzione per la cessione del beneficio anche se, come affermato dal professionista stesso, risulterà privo di capienza per la detrazione dall'Irpef.

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