Antincendio | Titoli Abilitativi
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Certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA Antincendio: la Dichiarazione di Conformità

Approfondimento sugli aspetti relativi alle dichiarazioni ed alle certificazioni degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ed in particolare alla Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/2008.

Il presente lavoro, a valle di un inquadramento generale sulla documentazione tecnica da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), intende approfondire gli aspetti principali connessi alle dichiarazioni ed alle certificazioni degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, ed in particolare alla Dichiarazione di Conformità di cui al DM 37/2008.

 

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Antincendio: qual è la documentazione che dovrebbe andare a corredo della SCIA

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del DPR 151/2011, corre l'obbligo per il titolare di presentare al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, prima dell'esercizio, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalla documentazione tecnica indicata dal DM 7/8/2012.

L'acquisizione della ricevuta della SCIA costituisce il titolo abilitativo all'esercizio ai soli fini antincendio.

La documentazione tecnica da allegare alla SCIA è costituita da una asseverazione, a firma di tecnico abilitato, a cui è allegato un insieme di certificazioni e dichiarazioni utili a dimostrare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio sono stati realizzati, installati o impiegati in accordo alla regola dell'arte, in conformità alla normativa sulla sicurezza antincendio.

In caso di modifiche 

In caso di modifiche che COMPORTINO aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto stabilito dall'art.3 del DPR 151/2011 in merito alla valutazione del progetto, gli allegati alla SCIA non cambiano; in caso invece di modifiche che NON COMPORTINO aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla SCIA occorre allegare l'asseverazione, a firma di tecnico abilitato, a cui sono acclusi relazione tecnica ed elaborati grafici sulla parte oggetto di modifica nonché dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio, a firma di tecnico abilitato, e, se del caso, certificazioni e dichiarazioni a firma di professionista antincendio.

Qualora invece ricorra il caso di modifiche non ricomprese all'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 e il caso di modifiche ritenute non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi, è possibile documentare tali modifiche all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Le attività A e il progetto antincendio

E' appena il caso di ricordare che solo per le attività dell'Allegato I del DPR 151/2011 in categoria A è necessario produrre anche il PROGETTO di prevenzione incendi.

La predetta documentazione tecnica, qualora non già definita da specifiche normative, è redatta utilizzando i modelli previsti dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento di Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Il professionista antincendio (professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006), è la figura professionale che sottoscrive la documentazione coincidente con la certificazione di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti, la quale deve considerare le effettive caratteristiche tecniche e costruttive riscontrate in opera. 


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Procedimenti di prevenzione incendi: la valutazione del progetto e l'istanza di deroga

 

Nel caso dei prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte, occorre presentare la dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, sottoscritta da tecnico abilitato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori oppure, in assenza di tali figure, dal professionista antincendio. Tale documentazione deve contenere le informazioni relative alla tipologia, ai dati commerciali di identificazione, alla ubicazione dei materiali e dei prodotti nonché al codice di omologazione o al numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione o alla marcatura CE.

Giova rammentare che tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi di cui alla certificazione di resistenza al fuoco nonché la rispondenza dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, deve sostanziare il fascicolo che il titolare dell'attività renderà disponibile per eventuali controlli da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

In relazione agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, è prevista la presentazione di apposita documentazione di cui si dirà appresso.

 

Gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio

Il DM 7/8/2012 identifica i seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio:

a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; 
b) protezione contro le scariche atmosferiche; 
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti; 
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;  
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;  
g) controllo del fumo e del calore;  
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme

Qualora gli impianti ricadano nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”) e s.m.i., la documentazione coincide con la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del predetto Decreto.

Nel caso di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 (es. impianti per il controllo del fumo e del calore, ecc.) occorre produrre una dichiarazione (su modello DICH. IMP. dei Vigili del Fuoco), sottoscritta dall'installatore, di corretta installazione e funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è prodotta sulla scorta di un progetto redatto da tecnico abilitato ed è altresì corredata di una relazione con le tipologie dei materiali e dei componenti impiegati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. 


PER APPROFONDIRE LEGGI L'ARTICOLO

La certificazione dei Sistemi per il controllo di fumo e calore: il corretto uso del modello DICH.IMP.

In assenza del progetto, la documentazione coincide invece con una certificazione (su modello CERT. IMP. dei Vigili del Fuoco), sottoscritta da professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione comprende lo schema dell'impianto realizzato, con la indicazione altresì delle caratteristiche e delle prestazioni dello stesso nonché dei componenti utilizzati, il rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto e le indicazioni inerenti alle istruzioni per l'uso ed alla manutenzione dell'impianto.

Si precisa che il progetto e gli allegati obbligatori di cui alla dichiarazione di conformità nonché gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/2008 devono confluire nel fascicolo già indicato in precedenza.

 

La dichiarazione di conformità

Come detto, per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio è necessario produrre a corredo della SCIA la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008, qualora tali impianti ricadano nel campo di applicazione del predetto Decreto.

In particolare, il modello dell'Allegato I al DM 37/2008 viene redatto dall'impresa installatrice (impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del DM 37/2008) e rilasciata al committente; il modello dell'Allegato II, invece, è compilato dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

Il DM 19/5/2010 ha poi aggiornato i predetti allegati, introducendo tra gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità l'attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

Ci si sofferma di seguito sul caso della dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice (Allegato I).

È possibile suddividere funzionalmente la dichiarazione di conformità in 6 sezioni: 1) dati relativi all'impresa; 2) descrizione dell'impianto e della tipologia di intervento; 3) dati relativi al committente ed all'immobile interessato dall'intervento; 4) dichiarazioni; 5) allegati obbligatori; 6) allegati facoltativi, data, firme ed avvertenze.

In particolare, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dichiara sotto la propria responsabilità che l'impianto è stato realizzato in conformità alla regola dell'arte e tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi dell'edificio. Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 6 del DM 37/08, gli impianti realizzati in conformità alle vigenti normative e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti in conformità alla regola dell'arte.

A sostegno di quanto sopra, il titolare o legale rappresentante dell'attività dichiara di aver:

  • rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del DM 37/2008 da un professionista di cui occorre indicare nome, cognome, qualifica e, in accordo all'art. 5 comma 2 del DM 37/2008, estremi di iscrizione al relativo Albo professionale. Potrebbe risultare conveniente indicare i riferimenti specifici del progetto al fine di una identificazione univoca dello stesso. E' opportuno rammentare che il richiamo all'art. 5 sottende il principio per il quale i progetti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte, come già sopra esplicitato per la realizzazione. Si segnala poi che il medesimo art. 5 del DM 37/2008, ai commi 4 e 5, declina i contenuti del progetto, anche in caso di variazioni in corso d'opera;
  • seguito la norma tecnica applicabile all'impiego, citando le norme tecniche e di legge e distinguendole tra quelle relative alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche;
  • installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
  • controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Il titolare o legale rappresentante è tenuto ad accludere una serie di allegati obbligatori, ovvero il progetto, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati, lo schema di impianto, il riferimento (se del caso) a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali che, di fatto, attesta il possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'art.1 del DM 37/08, l'attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati.

La legenda allegata al modello di dichiarazione di conformità del DM 37/08 e s.m.i. fornisce indicazioni puntuali in merito ai contenuti delle singole voci.

Al di là di possibili allegati facoltativi che possono essere aggiunti alla dichiarazione, ove ritenuti significativi, è importante sottolineare che il documento deve essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della impresa e dal responsabile tecnico. E' appena il caso di evidenziare che, ai sensi dell'art. 3 del DM 37/08, le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività relative agli impianti di cui all'art.1 del DM 37/08 se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del predetto Decreto.

Anche alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente, merita un approfondimento il tema connesso agli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08, che necessitano di essere certificati in sede di SCIA.

Per i predetti impianti, l'art. 7 comma 6 del DM 37/08 prevede, qualora la dichiarazione di conformità non fosse stata prodotta o non fosse più reperibile, la possibilità di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza (eventualmente su modello CERT. IMP. dei Vigili del Fuoco) redatta da un professionista che deve essere iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze richieste e che ha esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Attesa la predetta istanza di prevenzione incendi, occorre che il suddetto professionista sia iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006.

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