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Certificazione energetica: guida alla compilazione dell’APE

Una guida per capire le peculiarità che riguardano l’APE, quali sono i riferimenti normativi da rispettare e come procedere alla sua compilazione e caricamento sui Registri Regionali.

Prestazione energetica dell'edificio: obbligatorio l'attestato per definire la classe energetica 

Dal 1° ottobre 2015 è obbligatorio presentare l’attestato di prestazione energetica nel caso di nuove costruzioni o nel caso in cui eseguano interventi di ristrutturazioni importanti, al fine di attribuire una classe energetica agli edifici.

Inoltre, con l’arrivo del Superbonus, l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento necessario anche per presentare la richiesta di detrazioni fiscali, diventando uno strumento utile a valutare la convenienza degli interventi di efficientamento e un supporto nella scelta degli investimenti.

In questo articolo offriamo una guida per capire le peculiarità che riguardano l’APE, quali sono i riferimenti normativi da rispettare e come procedere alla sua compilazione e caricamento sui Registri Regionali.

Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici

La normativa

Dal 1 ottobre 2015, si adottano le linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, pubblicate sulla G.U. in allegato al Decreto interministeriale 26 giugno 2015. Queste portano un adeguamento normativo del precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico, risalente al 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Questo strumento normativo fonda le sue radici nell’articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, adottato al fine di garantire la piena attuazione della Direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell'articolo 11.

La procedura di infrazione n. 0368, avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012 nei confronti dell’ Italia per non aver ancora recepito la Direttiva, ha portato a “Disposizioni urgenti” col Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, che ha modificato l’art. 6 del D. Lgs. 192/2005 al fine di recepire integralmente la Direttiva.

Prescrizioni

Si configura un quadro normativo che istituisce l’obbligo di trasmettere alle autorità preposte (Registi Regionali) l’APE relativo agli edifici o unità immobiliari quando venduti o locati e l’obbligo di possesso dell’attestato per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2.

Inoltre, al termine dei lavori per una nuova costruzione o per ristrutturazioni importanti, gli edifici devono essere dotati di un attestato di prestazione energetica a cura del costruttore o del proprietario (art. 6 del DL 63/2013).

Tali attestati sono redatti e rilasciati da professionisti abilitati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. I certificatori devono essere iscritti al rispettivo registro di riferimento dei certificatori e sono obbligati al sopralluogo fisico dell’immobile e all’uso di software di calcolo certificati e garantiti dal CTI.

Infine, l’APE viene rilasciato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 15, comma 1 del già citato D. Lgs 192/2005 così come modificato dall’articolo 12 del D.L 63/2013 dal professionista direttamente al proprietario responsabile.

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato delle faq sui decreti scaricabili.

Introduzione alla guida

La guida si pone l’obiettivo di essere uno strumento per i certificatori energetici finalizzato alla compilazione dell’APE.
Verranno presentate tutte le sezioni di cui è composto il modello, presentato nell’Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) allegata al Decreto, e saranno fornite indicazioni e precisazioni per ognuna. Infine, saranno evidenziate ulteriori note alla redazione.

L’attestato necessita di essere compilato in ogni parte

Pagina 1

La prima pagina contiene due sezioni:

  • Dati generali
  • Prestazione energetica globale e del fabbricato

Dati generali

La destinazione d’uso è definita ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 412/93, desumibile da visura catastale dell’immobile se esistente. Dove l’APE si riferisca all’intero edificio e contenga subalterni con diverse destinazioni d’uso, andrà inserito il codice della destinazione prevalente.

Vanno compilati i dati sull’oggetto scegliendo una delle opzioni proposte. Il gruppo di U.I. prevede che esse abbiano le medesime caratteristiche dimensionali, di esposizione e impiantistiche. La motivazione dichiarata per la redazione dell’APE non pregiudica il suo utilizzo nel periodo di validità per altre motivazioni.

I dati identificativi si ricavano da sopralluogo, visura e accesso agli atti, la zona climatica è determinata in base alla località ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 412/93.

I servizi presenti di cui tener conto sono definiti in base alla destinazione d’uso ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato 1 al DM 26.6.15.

NB. Si devono considerare solo i servizi effettivamente presenti, ad eccezione del servizio di climatizzazione invernale e , solo per gli edifici residenziali, del servizio di ACS, che si considerano sempre presenti. Dove non fossero presenti si fa riferimento alle indicazioni in Tabella 1 nel paragrafo 5 del suddetto Allegato. Illuminazione e trasporto non si considerano per edifici residenziali E.1(1) e E.1(2).


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