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Certificatori energetici: i nuovi requisiti

DDL Destinazione Italia: passa da 64 a 80 ore la durata minima dei corsi, aumentano lauree e diplomi che danno accesso diretto alla professione

In base agli emendamenti contenuti nel ddl Destinazione Italia, approvato ieri dalla Camera, che modifica il Dpr 75/2013, Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici, per diventare certificatore energetico degli edifici si dovrà frequentare un corso della durata minima di 80 ore. Viene rivista dunque non solo la durata dei corsi di formazione, ma aumentano anche le lauree e i diplomi in possesso dei quali è possibile accedere alla professione senza dover affrontare una formazione supplementare.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione, sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b);
d) le società di servizi energetici (ESCO) di cui al comma 2, lettera a), che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici sempre che svolgano l'attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la cui disciplina dei requisiti e' riportata al comma 2, lettera b).

2. Ai fini del presente decreto sono disciplinati i seguenti requisiti:
a) società di servizi energetici (ESCO), persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sui risparmi di spesa derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti;
b) tecnico abilitato, un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Il ddl Destinazione Italia è intervenuto sul Dpr 75/2013 ampliando le categorie di laureati e diplomati che accedono direttamente alla professione di certificatore energetico senza alcun percorso formativo aggiuntivo.

Le lauree che danno accesso diretto alla professione di certificatore sono:
- architettura, ingegneria edile ingegneria edile-architettura;
- ingegneria chimica;
- ingegneria civile;
- ingegneria dei sistemi edilizi
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria elettrica;
- ingegneria energetica e nucleare;
- ingegneria gestionale;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria per l’ambiente e il territorio;
- scienza e ingegneria dei materiali;
- scienze e tecnologie agrarie;
- scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali.

A queste il ddl Destinazione Italia ha aggiunto:
- ingegneria aerospaziale e astronautica;
- ingegneria biomedica;
- ingegneria dell’automazione;
- ingegneria delle telecomunicazioni;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria informatica;
- ingegneria navale;
- pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- scienze e tecnologie della chimica industriale.

Per quanto riguarda i diplomi tecnici, l’esenzione dai corsi vale per i diplomati in:
- meccanica, meccatronica ed energia;
- elettronica ed elettrotecnica;
- agraria, agroalimentare e agroindustria (o perito agrario) ingegneria edile-architettura;
- costruzioni, ambiente e territorio (o geometra).

A questi il ddl Destinazione Italia ha aggiunto i diplomi in:
- aeronautica;
- energia nucleare;
- metallurgia;
- navalmeccanica;
- metalmeccanica.

Durata dei corsi
Nel caso in cui i tecnici non siano in possesso di tutti i requisiti e le competenze indicate dal Dpr 75/2013, possono collaborare con altri professionisti o frequentare un corso di formazione al termine del quale devono sostenere un esame. Il ddl Destinazione Italia ha modificato il decreto allungando a 80 ore la durata minima dei corsi contro le 64 della versione originaria.


Scarica la bozza non ancora in vigore 23/12/ 2013 n. 1920

 

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