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Certificato di AGIBILITA' non valido se manca la conformità URBANISTICO-EDILIZIA

Non basta l'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari: "il soggetto titolare del permesso di costruire è tenuto a chiedere il certificato di agibilità".

Non basta l'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari: "il soggetto titolare del permesso di costruire è tenuto a chiedere il certificato di agibilità".

I principi sanciti dal TAR Campania nella sentenza del 2.4.2015: l'art. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone che "il soggetto titolare del permesso di costruire" è tenuto "a chiedere il certificato di agibilità".
L'art. 35, comma 20, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia) prevede che a sua volta che "a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica".
I dati normativi sopra richiamati ed il principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, hanno determinato il TAR Campania Sezione Quarta ad affermare nella sentenza del 2 aprile 2015 n. 1917 l'esclusione dell'utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.
Precisa, infatti, il Collegio, che le precise indicazioni normative sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera.
La giurisprudenza è dunque ormai consolidata nell'affermare che il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche la sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica.