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CdS: necessaria la relazione geologica anche in sede di progettazione esecutiva

Con la sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016, il Consiglio di Stato chiarisce ancora una volta il ruolo del geologo quale progettista.

Con la sentenza n. 1595 del 21 aprile 2016, il Consiglio di Stato chiarisce ancora una volta il ruolo del geologo quale progettista.
 
La sentenza riguarda il caso di un ricorso in appello proposto da un Consorzio x. in merito alla graduatoria di una Gara d’Appalto indetta dal Comune y in cui il Consorzio x si collocava al terzo posto.
Tra le varie questioni messe in discussione alcune riguardanti la necessità della relazione geologica in sede di progettazione esecutiva, come quella della nomina di un geologo in fase di presentazione dell’offerta.
 
RELAZIONE GEOLOGICA. Per quanto riguarda la relazione geologica i Giudici chiariscono che ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 del Dpr 207 2010, deve necessariamente essere posta a corredo del progetto esecutivo, in quanto quest'ultimo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
La previsione di cui all'articolo 35 deve essere letta in combinato disposto con quella di cui al precedente articolo 26, comma 1, lettera a), secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere – inter alia – la relazione geologica (e ciò, anche a prescindere dall'espresso richiamo che di tale obbligo sia stato fatto nell'ambito della lex specialis di gara).
La necessità della relazione geologica, anche in sede di progettazione esecutiva, resta ferma anche nelle ipotesi in cui non sussistano differenze di notevole rilievo fra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto dell'offerta tecnica.
 
NOMINATIVO DEL GEOLOGO. Per quanto riguarda invece la questione relativa all’obbligo di individuare già in sede di offerta il nominativo del geologo, i Giudici rigettano la tesi dell’appellante che si fonda sull’argomento secondo cui, nell’ambito della gara per cui è causa, il geologo non fosse qualificabile come progettista (bensì come mero esecutore), ragione per cui l’indicazione ab initio del suo nominativo non rappresenterebbe un elemento costitutivo dell’offerta, ben potendo essere integrato in un momento successivo.
Tale tesi non può essere condivisa alla luce della previsione del comma 1 dell’articolo 35 del d.P.R. 207 del 2010, il quale chiarisce che le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio – e non come meri collaboratori – i professionisti che le hanno redatte.
Con la conseguenza che una volta qualificato come progettista il professionista in parola (ossia il geologo), è evidente che trovi applicazione il divieto di subappalto relativo agli incarichi di progettazione di cui al comma 3 dell'articolo 91 del Codice del contratti.
La mancata indicazione del nominativo del geologo non è una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concretizza, piuttosto, il difetto di un elemento essenziale dell'offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 46 del Codice, non può che comportare l'esclusione del concorrente che abbia violato tali norme.
Pertanto, non può trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio (articolo 38, comma 2-bis e articolo 46, comma 1 del Dlgs 163/2006).

 

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