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CdS: Appalti “con soluzioni innovative” solo per ingegneri senior

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2016 n. 776, i professionisti della sezione B (junior) non possono progettare soluzioni avanzate. Nel caso possono parteciparvi solo “in collaborazione”. Piena autonomia solo per costruzioni semplici.
 
Forti limitazioni all’attività di progettazione degli ingegneri junior. A confermarlo il Consiglio di Stato che nella sentenza n. 776 del 25 febbraio scorso ha ribadito i confini delle competenze tra ingegneri junior e senior.
 
Il caso in questione riguardava una Gara di Appalto per lavori di completamento della rete fognaria e di un impianto di depurazione in cui il Comune prevedeva la possibilità di inserire soluzioni innovative, anche sperimentali, rispetto al progetto predisposto dai tecnici comunali, finalizzate ad una migliore funzionalità delle varie fasi del processo depurativo nonchè ad una riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell'opera.
 
Nella sentenza il Consiglio di Stato sottolinea innanzitutto che le progettazioni effettuate dall'ingegnere iunior non erano ascrivibili a mero concorso e collaborazione alle attività di progettazione di un professionista abilitato per la realizzazione di opere edilizie.
 
Questo perché, secondo i giudici, “tale attività deve intendersi quale collaborazione concreta alla redazione di un progetto in fieri e non quale attività di apporto di migliorie ad un progetto già redatto, rispetto al quale assumono carattere di autonomia.”

Nel caso quindi di progettazioni complesse che prevedano l’inserimento di soluzioni tecnicamente avanzate e innovative l'ingegnere iunior può parteciparvie solo sotto la direzione e il controllo di un ingegnere iscritto nella sezione “A”, collaborando solo per la parte di opere edilizie (realizzazione, modifiche, riparazione, demolizione di edifici, comprese le opere pubbliche) e avendo invece piena e autonoma competenza solo per le costruzioni civili semplici