Cattiva esecuzione opere: responsabilità dei danni in solido tra appaltatore e direttore lavori
Danni per cattiva esecuzione delle opere: secondo la Cassazione, la responsabilità solidale si configura anche se le negligenze dell'impresa e del direttore dei lavori sono autonome tra loro
La Cassazione, con sentenza 18521/2016 del 21 settembre, è intervenuta sull'annosa questione della responsabilità in caso di danni per cattiva esecuzione delle opere, sancendo che, sui contratti di appalto, la responsabilità tra il direttore dei lavori e l'appaltatore è in solido.
Nel caso di specie, un condominio aveva convenuto in lite sia l'impresa, alla quale aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata, che il direttore dei lavori, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere.
Per la Cassazione, "qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
Il fondamento della solidarietà della responsabilità si fonda sul principio di cui all'art.2055 del Codice Civile, "il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale”.
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