Modifica del sottotetto: non è nuova costruzione, ok al Bonus Ristrutturazioni edilizie
Le spese di ristrutturazione sostenute per la riqualificazione del sottotetto a fini abitativi sono pienamente detraibili dall'imposta lorda IRPEF
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Le spese di ristrutturazione sostenute per la riqualificazione del sottotetto a fini abitativi sono pienamente detraibili dall'imposta lorda IRPEF
Alla luce delle coordinate applicative del terzo condono edilizio, solo determinate tipologie di interventi, cioè gli abusi formali o minori, risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
Se l'edificio preesistente a quello nel quale si effettuano i lavori edilizi è situato ad un livello più alto rispetto al nuovo progetto, i due edifici non sono frontistanti e l'articolo 9 del D.M. 1444/1968 non si applica.
La nozione di volume tecnico corrisponde ad un'opera priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali di essa.
Gli "abusi maggiori" non sono mai sanabili con il terzo condono edilizio quando commessi in zone vincolate prima della realizzazione delle opere, indipendentemente dal tipo di vincolo.
La realizzazione di una cucina e di un bagno, per una superficie utile di circa 62 metri quadrati, non può beneficiare del terzo condono edilizio in zona vincolata in quanto la sanatoria straordinaria prevista dall'art. 32 DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Per la ristrutturazione edilizia di edifici crollati o demoliti non è sufficiente dimostrare la preesistenza dell'immobile, ma è necessaria anche l'esatta rappresentazione della consistenza geometrica pregressa, sia planimetrica che altimetrica.
In materia di condono edilizio, uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite massimo di volumetria previsto dall'art. 39 comma 1 della legge 724/1994. Se si tratti della medesima costruzione, essa va considerata in senso unitario e le richieste devono per forza essere unificate.
Un volume nuovo di 40 metri quadrati, adibito a cucina, non può essere considerato nè una pertinenza nè un volume tecnico, perché si tratta di un'opera che amplia il volume dell'abitazione preesistente
Possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge 269/2003, integrate dalle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Il mutamento di destinazione da magazzino ad abitazione con introduzione di una tipologia d'uso comportante maggior carico urbanistico e l'effettuazione di ulteriori interventi edilizi collaterali integra nell'insieme un'opera di ristrutturazione edilizia, strumentale alla nuova destinazione e priva del necessario permesso di costruire.
In caso di 'secondo condono edilizio', la regolarizzazione degli abusi edilizi ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico relativo alla presenza di un corso d'acqua richiede inderogabilmente il previo rilascio del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
In materia di condono edilizio, è nullo l'atto di diniego per la sanatoria da parte del comune che anticipa con un preavviso di diniego il termine di 90 giorni concesso al proprietario per documentare la richiesta.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa sulla corretta interpretazione dell'art.33 comma 2 del Testo Unico Edilizia (fiscalizzazione dell'abuso edilizio), stabilendo che con l'espressione "data di esecuzione dell'abuso", deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive, e fornendo indicazioni sulla determinazione della sanzione pecuniaria.
La prova della data di realizzazione di un'opera edilizia, per poter ottenere la sanatoria o il condono edilizio, è ad esclusivo carico del privato, deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi. I principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali.
Il pergolato ha una funzione ornamentale e deve essere realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.
La prova della doppia conformità edilizia/urbanistica di un intervento, in virtù dell'art.36 del Testo Unico Edilizia, cioè la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria, è completamente a carico del privato.
Emesso il verdetto relativo al caso C-588/21 P sull’accesso pubblico alle norme tecniche armonizzate di CEN e CENELEC ai sensi del Regolamento 1049/2001.
Quando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche, risultando liberamente edificabili.
Può ottenere la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio, in zona vincolata, il semplice cambio di destinazione d’uso (funzionale, senza opere), da casa agricola ad "ordinaria" abitazione residenziale, inerente un "fabbricato rurale" di 80 mq, in quanto si tratta di una “depotenziata” fattispecie di manutenzione straordinaria o di risanamento conservativo.
In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria straordinaria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
E' abusivo l'intervento edilizio che determina una trasformazione rilevante, con incremento della volumetria complessiva dell'edificio, integrando una ristrutturazione edilizia senza previa acquisizione del titolo abilitativo.
Ai fini dell'ultimazione dell'opera per l'ottenimento del condono edilizio, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente.
L'abitabilità di un edificio, a seguito di un condono, è oggi conseguibile a mezzo non più di un certificato rilasciato dal Comune, bensì dello strumento della Segnalazione certificata di abitabilità (SCA). La sanatoria, quindi, non porta in maniera automatica all'agibilità dell'edificio.