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Cassazione: solo se la struttura è in cemento o in metallo il collaudo è obbligatorio! I dettagli

Cassazione: in tema di reati edilizi, il collaudo previsto dall’art. 75 del dpr 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 del TUE e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica

Cassazione: in tema di reati edilizi, il collaudo previsto dall’art. 75 del dpr 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e in metallo previste dagli artt. 53 e 64 del TUE e non anche per le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica

Collaudo: quando è obbligatorio

Il collaudo previsto dall'art.75 del dpr 380/2001 è relativo alle sole strutture in conglomerato cementizio armato (normale o precompresso) o in metallo, di cui agli art. 53 e 64 dello stesso Testo unico dell'edilizia. Devono escludersi quindi dall'obbligo di collaudo e in genere dalla normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato le altre strutture non in cemento armato o a struttura metallica

Il principio - molto importante - è contenuto nella sentenza 25178/2019 della Corte di Cassazione Penale, dove si richiama una precedente pronuncia del 2011, secondo cui "sono escluse dall'applicazione della normativa relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 le opere costituite da un'unica struttura, le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto" Sez. 3, n. 6588 del 17/11/2011 - dep. 17/02/2012, Alaimo e altro, Rv. 25203201.

Struttura in legno con copertura a tenda e delimitazione finestre in alluminino: niente collaudo obbligatorio

La Cassazione accoglie il ricorso per la condanna di un privato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 75 dpr 380/2001, per avere in qualità di proprietario e committente, utilizzato e consentito l'utilizzazione della seguente opera prima del rilascio del certificato di collaudo: manufatto al piano terra posto in aderenza al fabbricato principale, avente dimensioni totali di 94 mq con struttura portante in travi di legno e copertura con telo impermeabile, chiusa lateralmente con infissi di alluminio, plastica e vetri.

Per la Corte suprema, la struttura è in legno con copertura a tenda e con delimitazione con delle finestre in alluminio vetro e plastica. Non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della normativa sul cemento armato e del collaudo dell'opera. Manca quindi l'elemento oggettivo del reato in contestazione.

Collaudo: nuovo principio di diritto

Questo il principio di diritto espresso:

"Il collaudo previsto dall'art. 75, d.P.R. 380/2001 è necessario solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o in struttura metallica (nella specie la Corte ha escluso l'obbligo relativamente ad una struttura in legno con copertura in telo e delimitazione con finestre in alluminio, vetro e plastica, senza un adeguato accertamento della funzione strutturale delle finestre in metallo - alluminio -)".

Nei caso in giudizio manca un adeguato accertamento di fatto relativo alla natura della struttura portante dell'opera, se solo in legno o se la stessa sia costituita anche da cemento armato o metallico; in particolare se la struttura portante è realizzata con solo legno e il metallo assume funzione non strutturale, ma di semplice chiusura; o, viceversa, se il metallo assume funzione strutturale unitamente al legno.

Il collaudo è necessario, come sopra visto, solo per le strutture in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso ed a struttura metallica previste dagli artt. 53 e 64 dpr 380/2001, e non anche per le altre strutture non in cemento armato o (in struttura) metallica.

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