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Cassazione: resta agli architetti la competenza per gli interventi sugli edifici storico - artistici

Lo ribadisce una sentenza della Cassazione chiarendo che compete agli ingegneri solo la parte tecnica qualora non comporti valutazioni artistiche e culturali.

A riaprire la questione delle competenze tra architetti e ingegneri per gli immobili storico-artistico soggetti a vincolo un ricorso proposto dagli Ordini degli Ingegneri di Verona e di Venezia avverso la sentenza n. 21/2014 del Consiglio di Stato.

Tra le motivazioni la denuncia da parte dei ricorrenti che il Consiglio di Stato non avrebbe considerato la parificazione definita dal legislatore Europeo, ai fini dell’accesso alle professioni, dei titoli in questione.
 

Di diverso parere la Cassazione che respingendo il ricorso ha ribadito come la normativa italiana rispetti le direttive europee sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio e professionali e non crea discriminazioni nell’accesso alle opportunità lavorative.

Nello specifico la Cassazione spiega innanzitutto che la normativa italiana, ed in particolare l’art.53 del decreto regio n. 2537 del 1925, è compatibile con il reciproco riconoscimento, previsto a livello europeo, dei titoli e dei diplomi del settore dell’architettura.

Questo alla luce di una interpretazione che non esclude a priori la presenza degli ingegneri negli interventi che interessano gli immobili vincolati ma solo in quegli interventi in cui siano richieste scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico artistico, restando invece di competenza degli ingegneri civili la c.d. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori attinenti all’edilizia civile vera e propria.

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