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Cassazione: la responsabilità del Coordinatore della Sicurezza non termina con la conclusione delle opere edili in senso stretto

A chiarire gli ambiti di responsabilità del Coordinatore della Sicurezza una sentenza della Corte di Cassazione (n.19208/2016) depositata lo scorso 9 maggio.

A chiarire gli ambiti di responsabilità del Coordinatore della Sicurezza una sentenza della Corte di Cassazione (n.19208/2016) depositata lo scorso 9 maggio.
 
 

Il caso nasce da un ricorso del Procuratore Generale avverso una sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Larino che dichiarava non luogo a procedere nei confronti di due imputati coinvolti, uno come titolare dell’Impresa di costruzione, l’altro come Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in un incidente avvenuto all’interno di un cantiere.
 
I COMPITI. Nella sentenza il Giudice ricorda innanzitutto che sulla base del D.Lgs. 81/2008 al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene attribuita una posizione di garanzia e di alta vigilanza espressa attraverso una serie di compiti mirati a verificare, con oportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; a verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; a verificare che le imprese esecutrici  adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.; ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni cautelari e alle prescrizioni del P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza; a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 
LIMITI TEMPORALI DEL CANTIERE. Una serie di compiti che il Coordinatore deve svolgere per tutta la durata del CANTIERE, dove ciò che mantiene operante la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente non può essere tanto il mancato completamento delle attività inerenti ai lavori edili o di ingegneria civile propriamente detti, quanto piuttosto la persistenza di ulteriori fasi di lavorazione proprie dell'attività di cantiere nel suo complesso.
Secondo il Giudice la legge infatti chiarisce che non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, e che sia correlativamente esaurita la posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le opere edili in senso stretto, ponendosi tale interpretazione in contrasto tanto con la pluralità delle lavorazioni che, ordinariamente, afferiscono ai cantieri in cui si eseguono lavori edili, e che sono agli stessi funzionali, quanto con la necessità di garantire la massima sicurezza dei lavoratori legata al coordinamento delle diverse attività lavorative per tutto il tempo necessario a consentire la completa esecuzione dell'opera, ancorché í lavori edili in senso stretto siano stati terminati in un momento antecedente.
Nel caso poi in questione, ancor più vero se si considera che non vi era stata (e comunque non ve n'è traccia agli atti) alcuna rituale comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell'impresa affidataria.
 

IN PDF LA SENTENZA